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Ordinanza

Ordinanza n. 9/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’annullamento previa concessione di idonee misure cautelari - del provvedimento dell’Unione dei comuni Valdera n. 27/CAP del 23.10.2025, notificato in pari data, con cui è stato disposto il rigetto definitivo dell’istanza ex art. 44 del d. lgs. n. 259/2003 presentata da Inwit per l’autorizzazione alla realizzazione della SRB NIN2333 prevista nel PNRR; - di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché endoprocedimentale, tra cui: - il parere contrario del Comune di Capannoli prot. n. 49330 del 12.09.2025 e la coeva comunicazione dei motivi ostativi prot. 49420 del 12.09.2025; - il parere contrario della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 50247 del 17.09.2025 e la coeva comunicazione dei motivi ostativi prot. 51365 del 22.09.2025; - i pareri negativi della Soprintendenza speciale per il PNRR e della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno prot. n. 55416 del 13.10.2025 e il parere negativo del Comune di Capannoli prot. n. 56339 del 17.10.2025 e della coeva nota del SUAP prot. n. 56789 del 20.10.2025; e per l’annullamento o la disapplicazione del regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telefonia e relativa mappa allegata, nonché della deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 30.12.2024;

Giustizia amministrativa202503606

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto definitivo dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio base e atti presupposti, inclusi pareri contrari e regolamento comunale sugli impianti di telefonia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’Unione Valdera che ha respinto l’istanza presentata ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 per l’autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio base prevista nel PNRR, nonché i pareri contrari del Comune e delle Soprintendenze, le comunicazioni dei motivi ostativi, il regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telefonia con la relativa mappa e la deliberazione consiliare presupposta. Nel secondo motivo di ricorso è contestata, tra l’altro, la qualificazione del sito di installazione, ubicato al foglio 26, particella 436, del catasto terreni del Comune di Capannoli, come area boscata sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 42/2004. La ricorrente ha chiesto anche misure cautelari, prospettando l’esigenza di poter realizzare tempestivamente l’impianto in relazione ai termini del PNRR.

La decisione

Il TAR non ha accolto la richiesta cautelare nella forma sostanzialmente richiesta dalla ricorrente, rilevando che le misure cautelari ex art. 55 c.p.a. hanno funzione interinale e non possono consistere nel rilascio giudiziale di un titolo abilitativo che consenta l’immediato avvio dei lavori. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte mediante la sollecita definizione del giudizio di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha inoltre osservato che la ricorrente non aveva indicato con sufficiente precisione i tempi tecnici di realizzazione dell’impianto né fornito elementi concreti per valutare la compatibilità dei tempi processuali con le scadenze del PNRR. In vista del merito, il TAR ha disposto una verificazione ex art. 66 c.p.a. per accertare se il sito ricada in un’area qualificabile come boscata secondo i criteri degli artt. 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 34/2018 e dell’art. 3 della l.r. Toscana n. 39/2000. La verificazione dovrà comprendere sopralluogo, documentazione cartografica e fotografica e relazione finale da depositare entro il 9 marzo 2026. È stata fissata l’udienza pubblica di merito del 23 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. n. 259/2003

    Disposizione sulla quale è stata presentata l’istanza di autorizzazione alla realizzazione della stazione radio base.

  • art. 55, comma 1, c.p.a.

    assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso

    La tutela cautelare ha natura interinale e non può trasformarsi nel rilascio giudiziale del titolo amministrativo necessario per iniziare i lavori.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte in tal modo, la sollecita fissazione della trattazione del merito.

  • art. 66 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per disporre la verificazione tecnica sul carattere boscato o meno dell’area interessata dall’impianto.

  • art. 142, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 42/2004

    territori coperti da foreste e da boschi

    Rileva per la sottoposizione a vincolo paesaggistico dei territori qualificabili come coperti da foreste e boschi.

  • artt. 3, 4 e 5 d.lgs. n. 34/2018

    Indicano i criteri normativi da utilizzare nella verificazione per stabilire se il sito sia qualificabile come area boscata.

  • art. 3 l.r. Toscana n. 39/2000

    Concorre a definire i criteri regionali per la qualificazione dell’area come boscata.

Massime di principio

  • La tutela cautelare amministrativa, essendo finalizzata ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione di merito, non può normalmente sostituirsi all’amministrazione mediante il rilascio giudiziale del titolo abilitativo necessario per iniziare i lavori.
  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione del giudizio, il giudice può fare applicazione dell’art. 55, comma 10, c.p.a. fissando sollecitamente la trattazione del merito invece di adottare una misura cautelare sostitutiva del provvedimento amministrativo.
  • La valutazione della qualificazione di un’area come boscata, rilevante ai fini del vincolo paesaggistico, può richiedere una verificazione tecnica fondata sui criteri stabiliti dalla normativa statale e regionale, con sopralluogo e documentazione cartografica e fotografica.
  • Ai fini della valutazione del periculum in mora connesso a scadenze di programmi pubblici, la parte che invoca l’urgenza deve fornire elementi concreti, tra cui l’indicazione sufficientemente precisa dei tempi tecnici necessari per realizzare l’intervento e il rapporto tra tali tempi e le scadenze previste.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioVincoli e piani paesaggisticiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoPrincipi di precauzione e prevenzione

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