Sentenza n. 2754/2026 - Milano, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 153/2024, depositata e resa pubblica il 20 marzo 2024, Sez. Lavoro, r.g. 19/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 26 marzo 2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 3 giugno2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi che aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuale di 500 euro tramite Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 153/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico annuale di 500 euro tramite Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati nella pronuncia, oltre interessi ed eventuale rivalutazione, condannando il Ministero all'adozione degli atti necessari. La sentenza era stata notificata al Ministero il 26 marzo 2024, senza che seguissero adempimenti esecutivi. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione del giudicato, l'applicazione di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è stato accolto. Il TAR ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Lodi, la sua notificazione al Ministero, la rituale notificazione del ricorso e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente per le annualità spettanti, oltre agli interessi previsti dal titolo esecutivo. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, anche al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996; non è stato liquidato alcun compenso commissariale. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto che la nomina del commissario costituisse già uno strumento idoneo a fronteggiare l'inerzia e ha richiamato le ulteriori ragioni ostative individuate dall'Adunanza Plenaria n. 15/2014: la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti, i tempi tecnici delle strutture centralizzate, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non alimentare né essenziale del beneficio, qualificato come incentivo facoltativo alla formazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'adozione degli atti necessari e di nominare un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione, ma la misura può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, in particolare con riguardo alle difficoltà dell'adempimento da parte dell'amministrazione pubblica.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale base dell'utilizzo, da parte del Ministero, delle società SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente.
art. 1, commi 121, 122 e 124, l. n. 107/2015
Le disposizioni sono state disapplicate dal giudice del lavoro nel titolo posto in esecuzione, che ha riconosciuto il beneficio economico della Carta elettronica del docente.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato nel titolo esecutivo quale parametro per il riconoscimento degli interessi legali e dell'eventuale rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consente al creditore di chiedere l'esecuzione coattiva del giudicato.
- Quando l'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può imporle un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, quale organo ausiliario incaricato di adottare in via sostitutiva tutti gli atti necessari.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti dell'amministrazione inadempiente: può essere negata quando, oltre alla manifesta iniquità, sussistano altre ragioni ostative correlate alla specialità del debitore pubblico, ai vincoli normativi e di bilancio, alla complessità delle procedure e alla tutela di interessi pubblici.
- La nomina del commissario ad acta può costituire una ragione concreta per non applicare l'astreinte, quando essa rappresenti uno strumento adeguato e proporzionato per assicurare l'esecuzione del giudicato.
- Nell'esecuzione di un giudicato che imponga l'attivazione di un beneficio amministrativo articolato, la complessità procedurale, il coinvolgimento di più soggetti e i tempi tecnici delle strutture incaricate possono integrare ragioni ostative all'applicazione della penalità di mora, purché non impediscano l'ordine di esecuzione e l'eventuale intervento sostitutivo del commissario.
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