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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29051/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li aveva confermati responsabili di furto in abitazione (tentato e consumato) commesso il 13/12/2017. Marashi aveva dedotto errore nella formazione del consenso sul patteggiamento (riteneva errata la quantificazione della diminuzione di pena per le attenuanti generiche). Mamica proponeva due motivi: (1) richiesta di riqualificazione della sua condotta da concorso nel reato a favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), sostenendo che la presenza del veicolo era successiva all'allarme e dunque non vi sarebbe stata partecipazione al furto; (2) mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n.4 c.p.), per la quale la Corte d'appello non aveva motivato la decisione sull'appello.

La decisione

Per Marashi: il ricorso è stato dichiarato inammissibile a seguito della rinuncia rituale, con condanna alle spese processuali e al pagamento di €1.000,00 alla Cassa delle ammende. Per Mamica: il primo motivo (richiesta di requalificazione in favoreggiamento) è stato ritenuto inammissibile in quanto chiedeva una rivalutazione dei fatti già logicamente ricostruiti dalla Corte d'appello; il secondo motivo (attenuante di speciale tenuità del danno patrimoniale) è stato ritenuto fondato per carenza motivazionale: la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente a quel punto e ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio su tale circostanza; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la responsabilità penale di Mamica è stata dichiarata irrevocabile.

Norme richiamate

  • art. 378 cod. pen.

    Norma sul favoreggiamento personale evocata dalla difesa di Mamica come possibile riqualificazione della condotta; la Corte ha ritenuto insussistente la ricostruzione fattuale idonea a sostenere tale qualificazione.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità: la Corte di cassazione ha rilevato insufficiente motivazione della Corte d'appello sul punto e ha disposto annullamento e rinvio per nuovo esame, ricordando i criteri per valutarne la configurabilità anche nel tentativo.

  • art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Norma sulla inammissibilità del ricorso per rinuncia: applicata al ricorso di Marashi che aveva successivamente rinunciato.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Richiamato per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza rispetto all'affermazione della responsabilità penale per Mamica nella parte non annullata.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso: ha portato a non escludere la condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende per Marashi.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez.5, sent. n.344/2021 e Sez.5, sent. n.42819/2014)

    Precedenti utilizzati per fissare i criteri di valutazione dell'attenuante di speciale tenuità nel reato di furto e nel tentativo, richiedendo una valutazione complessiva del "danno criminale" oltre al solo valore economico del bene.

Massime di principio

  • La semplice presenza sul luogo non esclude automaticamente la partecipazione al reato: la valutazione della responsabilità richiede una ricostruzione logica e coerente degli elementi indiziari (orari, segnalazioni, comportamento degli imputati) e la Corte di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione della credibilità.
  • Le richieste di riqualificazione della fattispecie (es. da concorso a favoreggiamento) che implicano una rivalutazione dei fatti sono difficili da accogliere in Cassazione se la Corte d'appello ha fornito una ricostruzione puntuale e logica degli elementi probatori.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n.4 c.p.) richiede motivazione specifica: non basta il mero valore economico esiguo della refurtiva, è necessario valutare il "danno criminale" nella sua globalità e, nel tentativo, giudicare ipoteticamente quale sarebbe stato il danno se il reato fosse stato consumato.
  • La rinuncia rituale al ricorso determina inammissibilità e può comportare condanne alle spese e sanzioni accessorie (es. contribuzione alla Cassa delle ammende) se non sussistono giustificazioni di colpa nella proposizione del ricorso.
  • In appelli e cassazione, la mancanza di adeguata motivazione su specifici punti sollevati dalla difesa può portare all'annullamento limitato e al rinvio per un nuovo esame, senza incidere sulle restanti statuizioni ritenute correttamente motivate.

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