Cassazione Penale, Sentenza n. 29051/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li aveva confermati responsabili di furto in abitazione (tentato e consumato) commesso il 13/12/2017. Marashi aveva dedotto errore nella formazione del consenso sul patteggiamento (riteneva errata la quantificazione della diminuzione di pena per le attenuanti generiche). Mamica proponeva due motivi: (1) richiesta di riqualificazione della sua condotta da concorso nel reato a favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), sostenendo che la presenza del veicolo era successiva all'allarme e dunque non vi sarebbe stata partecipazione al furto; (2) mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n.4 c.p.), per la quale la Corte d'appello non aveva motivato la decisione sull'appello.
La decisione
Per Marashi: il ricorso è stato dichiarato inammissibile a seguito della rinuncia rituale, con condanna alle spese processuali e al pagamento di €1.000,00 alla Cassa delle ammende. Per Mamica: il primo motivo (richiesta di requalificazione in favoreggiamento) è stato ritenuto inammissibile in quanto chiedeva una rivalutazione dei fatti già logicamente ricostruiti dalla Corte d'appello; il secondo motivo (attenuante di speciale tenuità del danno patrimoniale) è stato ritenuto fondato per carenza motivazionale: la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente a quel punto e ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio su tale circostanza; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la responsabilità penale di Mamica è stata dichiarata irrevocabile.
Norme richiamate
art. 378 cod. pen.
Norma sul favoreggiamento personale evocata dalla difesa di Mamica come possibile riqualificazione della condotta; la Corte ha ritenuto insussistente la ricostruzione fattuale idonea a sostenere tale qualificazione.
art. 62 n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità: la Corte di cassazione ha rilevato insufficiente motivazione della Corte d'appello sul punto e ha disposto annullamento e rinvio per nuovo esame, ricordando i criteri per valutarne la configurabilità anche nel tentativo.
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Norma sulla inammissibilità del ricorso per rinuncia: applicata al ricorso di Marashi che aveva successivamente rinunciato.
art. 624 cod. proc. pen.
Richiamato per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza rispetto all'affermazione della responsabilità penale per Mamica nella parte non annullata.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso: ha portato a non escludere la condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende per Marashi.
Giurisprudenza richiamata (Sez.5, sent. n.344/2021 e Sez.5, sent. n.42819/2014)
Precedenti utilizzati per fissare i criteri di valutazione dell'attenuante di speciale tenuità nel reato di furto e nel tentativo, richiedendo una valutazione complessiva del "danno criminale" oltre al solo valore economico del bene.
Massime di principio
- La semplice presenza sul luogo non esclude automaticamente la partecipazione al reato: la valutazione della responsabilità richiede una ricostruzione logica e coerente degli elementi indiziari (orari, segnalazioni, comportamento degli imputati) e la Corte di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione della credibilità.
- Le richieste di riqualificazione della fattispecie (es. da concorso a favoreggiamento) che implicano una rivalutazione dei fatti sono difficili da accogliere in Cassazione se la Corte d'appello ha fornito una ricostruzione puntuale e logica degli elementi probatori.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n.4 c.p.) richiede motivazione specifica: non basta il mero valore economico esiguo della refurtiva, è necessario valutare il "danno criminale" nella sua globalità e, nel tentativo, giudicare ipoteticamente quale sarebbe stato il danno se il reato fosse stato consumato.
- La rinuncia rituale al ricorso determina inammissibilità e può comportare condanne alle spese e sanzioni accessorie (es. contribuzione alla Cassa delle ammende) se non sussistono giustificazioni di colpa nella proposizione del ricorso.
- In appelli e cassazione, la mancanza di adeguata motivazione su specifici punti sollevati dalla difesa può portare all'annullamento limitato e al rinvio per un nuovo esame, senza incidere sulle restanti statuizioni ritenute correttamente motivate.
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