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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13748/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal GIP (31/01/2022) per il reato di detenzione e porto di armi aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p.; si denunciavano vizi di motivazione (artt. 274 e 275 c.p.p.), violazione dell'art. 125 c.p.p. e dell'art. 5 CEDU, carenza della gravità indiziaria e mancanza di attualità delle esigenze cautelari, nonché contestazione dell'applicabilità dell'aggravante perché la detenzione di armi sarebbe riconducibile al fratello deceduto

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame circa la gravità indiziaria basata su plurime intercettazioni (in particolare la conversazione n. 6911 del 29/02/2020) e sulla perquisizione che ha portato al rinvenimento di un fucile a canne mozze e di numerose munizioni presso l'abitazione e in sedi riconducibili all'indagato. Ha ritenuto applicabile l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. in quanto è emersa la consapevole custodia di armi nell'interesse del clan; ha inoltre affermato che la presunzione relativa di necessità della custodia cautelare (art. 275, comma 3 c.p.p.) non è stata superata dal ricorrente e che il mero decorso del tempo non è idoneo a far venire meno le esigenze cautelari. Condanna alle spese processuali e rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    È qualificata come circostanza aggravante soggettiva (dolo specifico di agevolare l'organizzazione mafiosa). La Corte ha ritenuto sufficiente l'elemento indiziario che dimostra la custodia consapevole di armi per l'interesse del sodalizio

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Introduce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i delitti aggravati dall'art. 416-bis.1; la presunzione può essere superata solo con prova della rescissione dei legami o di specifici elementi idonei a dimostrare che esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure meno gravose

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Obbligo motivazionale del giudice che adotta misure cautelari; nel caso la motivazione del Tribunale è stata ritenuta adeguata perché ha indicato assenza di elementi che attenuino le esigenze cautelari

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regola il giudizio sulla gravità indiziaria; la Corte ha ricordato che per la cautela è sufficiente l'esistenza di indizi tali da fondare una qualificata probabilità di responsabilità, non richiedendo i criteri di precisione e concordanza del giudizio di merito

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come presunta violazione (diritto del difensore di partecipare alle operazioni), ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura

  • art. 5 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Richiamato dalla difesa in prospettiva di illegittimità della privazione della libertà; la Corte ha ritenuto compatibile la misura alla luce degli indizi e delle esigenze cautelari

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulla liquidazione delle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Adempimenti da svolgere qualora la pronuncia non determini la liberazione dell'indagato; la Corte li ha disposti

Massime di principio

  • In materia cautelare per reati aggravati dall'art. 416-bis.1 c.p. la gravità indiziaria può essere fondata su complesso indiziario anche derivante da intercettazioni e si giudica in termini di 'qualificata probabilità' non alla stregua del giudizio di merito
  • L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 è di natura soggettiva: è necessario dimostrare il dolo specifico di agevolare l'organizzazione mafiosa, ma tale dolo può emergere dalla funzione materiale svolta (es. custodia di armi) anche se il soggetto non è vertice del sodalizio
  • La presunzione relativa di necessità della custodia in carcere per i delitti aggravati dall'art. 416-bis.1 (art. 275, comma 3 c.p.p.) può essere superata solo mediante prova concreta della cessazione o attenuazione dei legami con l'organizzazione o di elementi specifici che rendano adeguate misure meno afflittive; il mero decorso del tempo non è sufficiente
  • Le intercettazioni e l'interpretazione del linguaggio cifrato sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e difficilmente sindacabili in sede di legittimità salvo manifesta illogicità
  • Nuovi fatti o documenti acquisiti dopo la decisione impugnata non possono essere esaminati in sede di ricorso per cassazione contro un provvedimento cautelare e devono essere proposti al giudice competente per la revisione della misura
  • Il rinvenimento materiale di armi o munizioni durante perquisizioni costituisce un elemento concreto molto rilevante per la conferma di esigenze cautelari e per l'affermazione dell'aggravante mafiosa quando correlato al ruolo dell'indagato nel sodalizio

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