Sentenza n. 1837/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del giudizio il Comune ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato. Per la conseguente sopravvenuta carenza di interesse, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile, senza esaminare nel merito le censure. Ha compensato le spese, rilevando l’incertezza delle questioni di diritto e l’esistenza di contrasti giurisprudenziali.
Atto impugnato: provvedimento del Comune di Firenze di archiviazione della richiesta di permesso di costruire presentata il 3 novembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 19 dicembre 2025 che aveva archiviato la richiesta di permesso di costruire relativa al progetto presentato il 3 novembre 2025, chiedendone l’annullamento insieme agli atti connessi, presupposti e consequenziali. Il testo non riporta i motivi specifici di illegittimità dedotti.
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