Cassazione Civile, Ordinanza n. 14860/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una proprietaria di un immobile contro i confinanti, per ottenere la rimozione di alberi e siepi collocati a ridosso del muro di confine in asserita violazione delle distanze legali e il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata manutenzione della vegetazione. Il tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di rimozione, per spontanea eliminazione delle piante da parte dei convenuti, e aveva accolto la domanda risarcitoria. In appello, però, la decisione era stata riformata con rigetto della pretesa risarcitoria per difetto di prova, ritenendosi insufficiente la sola consulenza tecnica di parte e non esaustiva la prova testimoniale, nonché inutile una consulenza d'ufficio per il mutato stato dei luoghi. Con il ricorso per cassazione la proprietaria ha dedotto due censure: violazione dell'art. 115 c.p.c. per non aver la corte territoriale considerato un fatto pacifico e non contestato emerso dalla testimonianza, cioè l'intervenuta spontanea rimozione degli alberi dannosi, e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver valutato in modo frazionato le prove e per avere svalutato immotivatamente la testimonianza e la CTP, senza esaminare l'intero compendio istruttorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha chiarito che la violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile quando il giudice omette di considerare fatti non contestati o pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre non è deducibile come vizio la mera diversa valutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Nel caso concreto, la censura non riguardava il libero apprezzamento delle prove, ma la mancata considerazione di un fatto pacifico e non contestato, emerso dalla prova testimoniale, ossia la rimozione degli alberi in corso di causa, circostanza coerente con la domanda attrice. Inoltre, la corte d'appello aveva indebitamente isolato la CTP e la prova orale, senza una valutazione complessiva del compendio istruttorio e senza una motivazione adeguata sulla ragione della ritenuta insufficienza probatoria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, affinché rivaluti la fattispecie alla luce dei principi indicati.
Norme richiamate
art. 360, n. 4 c.p.c.
È stato invocato come veicolo del vizio di nullità della sentenza per violazione di norme processuali.
art. 115 c.p.c.
Il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non contestati dalle parti; la violazione è deducibile se il giudice omette di considerare tali fatti o utilizza prove non introdotte dalle parti fuori dei poteri ufficiosi.
art. 116 c.p.c.
La valutazione comparativa delle prove e l'attribuzione di maggiore forza persuasiva ad alcune rispetto ad altre rientrano nel libero apprezzamento del giudice di merito e non integrano, di per sé, violazione di legge.
art. 380bis c.p.c.
È richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente nel procedimento in cassazione.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile quando il giudice non considera un fatto pacifico e non contestato, non quando si limita a valutare il peso relativo delle prove dedotte dalle parti.
- Il convenuto deve prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda; il silenzio su circostanze decisive può integrare non contestazione.
- La prova testimoniale e la consulenza tecnica di parte non vanno esaminate in modo atomistico: il giudice deve valutare l'intero compendio istruttorio in modo unitario e dare conto della ragione per cui gli elementi acquisiti non siano sufficienti a fondare la decisione.
- Quando fatti sopravvenuti in corso di causa incidono sul petitum originario, il giudice deve considerarli se risultano provati e non contestati, anche ai fini della valutazione della persistenza dell'interesse o del danno dedotto.
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