Sentenza n. 1271/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato dal Comune sull’istanza volta a sollecitare l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, l’acquisizione dell’immobile abusivo al patrimonio comunale e la successiva demolizione
Esito
Favorevole al ricorrente (comproprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, comproprietari di un terreno sul quale il controinteressato aveva realizzato, in assenza di titolo, l’ampliamento e il mutamento di destinazione d’uso di un fabbricato rurale, hanno rappresentato che il diniego di sanatoria e l’ordine di demolizione erano divenuti definitivi, anche a seguito del rigetto delle impugnazioni giurisdizionali, e che le opere abusive non erano state demolite né acquisite al patrimonio comunale. Hanno quindi diffidato il Comune ad adottare i provvedimenti conseguenti all’inottemperanza all’ordine di demolizione. Non avendo ricevuto riscontro, hanno dedotto l’illegittimità del silenzio-inadempimento, chiedendo altresì di vincolare preventivamente l’azione comunale all’acquisizione della sola quota di proprietà del responsabile dell’abuso o comunque di salvaguardare i loro diritti dominicali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso quanto alla domanda avverso il silenzio. Ha ritenuto che l’istanza dei ricorrenti avesse avviato un procedimento soggetto all’obbligo di conclusione con provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2, comma 1, l. 241/1990. I ricorrenti, in quanto comproprietari del fondo interessato dagli abusi, sono stati ritenuti titolari di un interesse a sollecitare l’esercizio dei poteri repressivi comunali. In base all’art. 27, comma 1, d.P.R. 380/2001, il Comune è tenuto a vigilare sull’attività urbanistico-edilizia e l’inerzia sull’istanza volta ad attivare tali poteri integra silenzio-inadempimento. Il fatto che il potere repressivo possa essere esercitato anche successivamente non esclude l’obbligo di fornire tempestivo riscontro, positivo o negativo, entro il termine procedimentale. È stata invece respinta la richiesta di predeterminare in giudizio le modalità dell’eventuale acquisizione, sia perché riferita a poteri amministrativi non ancora esercitati, sia perché non risultava formulata nelle diffide. Il Comune è stato ordinato di concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Agrigento, o un funzionario delegato, su richiesta dei ricorrenti, con ulteriore termine di sessanta giorni. Il Comune è stato condannato al pagamento di 1.000 euro oltre oneri di legge per le spese processuali; le spese nei confronti del controinteressato non costituito sono state dichiarate non ripetibili.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, l. 241/1990
L’istanza dei privati che sollecita l’esercizio di poteri amministrativi repressivi avvia un procedimento che deve concludersi con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 27, comma 1, d.P.R. 380/2001
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
Il dovere comunale di vigilanza sull’attività edilizia fonda l’obbligo di esaminare e definire l’istanza con cui un interessato sollecita l’esercizio dei poteri repressivi in materia di abusi edilizi.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata quale base della richiesta di accertamento dell’inottemperanza, acquisizione al patrimonio comunale e demolizione delle opere abusive; la sentenza non predetermina però le modalità concrete dell’eventuale acquisizione.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il giudice non può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati; pertanto non può anticipare in giudizio la delimitazione delle modalità dell’eventuale acquisizione.
art. 2, comma 1, l. 241/1990
L’amministrazione deve dare un riscontro espresso, positivo o negativo, all’istanza anche quando il potere sostanziale sollecitato sia esercitabile oltre il termine iniziale.
Massime di principio
- L’istanza con cui un soggetto qualificato sollecita il Comune a esercitare i poteri repressivi in materia di abuso edilizio avvia un procedimento che deve essere concluso con un provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 l. 241/1990.
- L’inerzia dell’amministrazione sull’istanza volta ad attivare i poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi integra silenzio-inadempimento, anche se il potere repressivo può essere esercitato dall’amministrazione in un momento successivo.
- Il comproprietario del fondo interessato da opere edilizie abusive ha un interesse qualificato a sollecitare l’esercizio dei poteri comunali di vigilanza e repressione.
- Nel giudizio contro il silenzio il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento, ma non può predeterminare le modalità sostanziali di esercizio di poteri amministrativi non ancora esercitati, né imporre una specifica soluzione provvedimentale.
- L’ordine giudiziale di provvedere può essere assistito dalla nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta della parte in caso di persistente inerzia dell’amministrazione entro il termine assegnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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