Ordinanza n. 2972/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lombardia - Brescia che aveva accolto la domanda cautelare relativa alla mancata ammissione alle prove orali dell'esame di avvocato
Esito
Favorevole al resistente (candidata a concorso)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero della giustizia ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lombardia - Brescia concernente la mancata ammissione della candidata alle prove orali dell'esame di avvocato. Dal testo emerge che la candidata aveva contestato, in primo grado, il giudizio negativo sull'elaborato scritto, deducendo anche la difformità della valutazione rispetto a elaborati simili di altri candidati e l'insufficienza del punteggio numerico quale motivazione del giudizio negativo. L'appello cautelare è stato esaminato ai sensi dell'art. 62 c.p.a.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare del Ministero e, per l'effetto, ha respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che i motivi dedotti dalla candidata, compreso quello relativo alla difformità di valutazione rispetto ad altri elaborati simili, pur dovendo essere esaminati adeguatamente nella fase di merito, non presentassero profili di sicura fondatezza alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza consolidata in materia. In particolare, il Collegio ha valorizzato l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione e delle commissioni esaminatrici, nonché l'orientamento concernente l'idoneità del punteggio numerico a motivare il giudizio negativo sull'elaborato. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto prevalenti le esigenze organizzative del Ministero della giustizia e delle commissioni d'esame, organi temporanei, osservando che la candidata avrebbe potuto ottenere adeguata tutela in caso di successivo accoglimento del ricorso nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare esaminato dal Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive e negli esami pubblici, l'ampia discrezionalità tecnica della commissione fa sì che, in sede cautelare, la sospensione del giudizio negativo richieda profili di illegittimità dotati di sicura fondatezza.
- La contestazione della difformità di valutazione rispetto a elaborati ritenuti simili deve essere adeguatamente esaminata nel merito, ma non giustifica di per sé la concessione della tutela cautelare quando non emergano già in questa fase elementi evidenti di disparità o illogicità.
- In materia di valutazione degli elaborati dell'esame di avvocato, il motivo relativo all'insufficienza del punteggio numerico quale motivazione del giudizio negativo non presenta sicura fondatezza quando contrasti con la normativa vigente e con la giurisprudenza consolidata che riconosce al voto numerico, nel contesto considerato, funzione motivazionale.
- Nel bilanciamento cautelare, le esigenze organizzative dell'amministrazione e delle commissioni esaminatrici, soprattutto quando queste siano organi temporanei, possono prevalere sul pregiudizio individuale, qualora la parte possa ottenere adeguata tutela mediante la decisione di merito.
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