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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30790/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della revoca della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità disposta dal GIP ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, C.d.S.; il ricorrente denunciava che il Giudice aveva revocato ex tunc la sanzione sostitutiva ripristinando l'intera pena (4 mesi di arresto e 1.400 euro di ammenda) senza tener conto del periodo di lavoro già svolto (circa 120 ore) e senza operare la riduzione proporzionale della pena residua, contestando violazioni di legge e inesatta applicazione degli artt. 132, 133 c.p. e 186, comma 9-bis C.d.S.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e ha annullato l'ordinanza limitatamente agli effetti della revoca della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, rinviando al GIP di Vercelli per un nuovo esame. La Corte ha affermato che la revoca impone di tener conto del periodo di lavoro effettivamente espletato: il giudice deve calcolare la pena residua sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di lavoro prestato, applicando i criteri di ragguaglio dell'art. 58 del d.lgs. n. 274/2000, e valutare temporalmente le violazioni e la loro incidenza prima di disporre la revoca totale.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 9-bis, Codice della Strada

    Prevede la possibilità di disporre sanzioni sostitutive (lavori di pubblica utilità) e la loro revoca per inosservanza delle prescrizioni; la Corte rileva che la revoca non può automaticamente comportare il ripristino integrale della pena senza considerare il periodo di lavoro già eseguito.

  • art. 186 e art. 187, Codice della Strada

    Richiamano, se compatibile, l'istituto del lavoro di pubblica utilità disciplinato dal d.lgs. n. 274/2000; impongono che l'applicazione e la eventuale revoca si valutino in armonia con la disciplina del d.lgs. 274/2000.

  • d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 58

    "ad ogni effetto giuridico l'obbligo di permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità si considerano come pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria"

    Stabilisce che il lavoro di pubblica utilità ha natura para-detentiva e che il periodo svolto deve essere ragguagliato alla pena detentiva sostituita: in caso di revoca il giudice deve scomputare dalla pena residua il periodo di lavoro eseguito secondo i criteri di ragguaglio di tale articolo.

  • art. 56, d.lgs. n. 274/2000

    Prevede la rilevanza penale delle violazioni degli obblighi inerenti il lavoro di pubblica utilità; la Corte segnala che, accanto alla revoca, può configurarsi una sanzione penale per il reato previsto da questa norma.

  • artt. 132 e 133, Codice Penale

    Norme richiamate nel ricorso in relazione al calcolo e alla determinazione della pena; il ricorrente sosteneva violazione delle regole di determinazione e computo della pena ma la Corte ha richiamato prioritariamente il criterio di scomputo previsto dall'art. 58 d.lgs. 274/2000.

Massime di principio

  • La revoca della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità per inosservanza delle prescrizioni non comporta automaticamente il ripristino integrale della pena originaria: il giudice deve tenere conto del periodo di lavoro già eseguito e scomputarlo dalla pena complessiva.
  • Per calcolare la pena residua dopo revoca occorre applicare i criteri di ragguaglio dell'art. 58 del d.lgs. n. 274/2000 e sottrarre l'equivalente del periodo di lavoro eseguito.
  • Il giudice che dispone la revoca deve accertare e motivare il periodo effettivo di esecuzione, l'esatto momento e la natura delle violazioni e la loro incidenza temporale sull'esecuzione della sanzione sostitutiva.
  • La violazione degli obblighi inerenti il lavoro di pubblica utilità può integrare sia l'adozione della revoca sia, separatamente, responsabilità penale ai sensi dell'art. 56 d.lgs. n. 274/2000; le due conseguenze vanno valutate distintamente.
  • Per evitare un ingiustificato eccesso punitivo si deve evitare che la revoca annulli retroattivamente il periodo di buona esecuzione del lavoro svolto: la finalità rieducativa dell'istituto richiede il riconoscimento del periodo eseguito.

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