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Ordinanza

Ordinanza n. 831/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 82853 del 24.11.2025 a mezzo del quale l'Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l'istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600373

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo abilitativo estero per la classe di concorso A19, contenuto nel provvedimento ministeriale che aveva invece accolto la richiesta per la classe A18

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo abilitativo conseguito in Romania per le classi di concorso A18, relativa a Filosofia e Scienze Umane nell'istruzione secondaria di secondo grado, e A19, relativa a Filosofia e Storia nell'istruzione di secondo grado. Il Ministero ha accolto l'istanza per la classe A18 e l'ha respinta per la classe A19, ritenendo, in applicazione dell'art. 3, comma 1, d.lgs. 206/2007 e del principio di parità di trattamento, che le qualifiche professionali conseguite in un altro Paese potessero essere riconosciute in Italia unicamente per una classe di concorso. La ricorrente ha impugnato il diniego e chiesto la sospensione cautelare, evidenziando di essere titolare di un contratto a tempo determinato in essere proprio sulla classe A19.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, sospendendo gli effetti del provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui rigetta il riconoscimento del titolo per la classe di concorso A19, oggetto dell'incarico di insegnamento della ricorrente. Il Collegio ha precisato che la decisione è adottata in via interinale, salva ogni valutazione nel merito, anche alla luce della giurisprudenza della Sezione sui limiti e sulle condizioni del riconoscimento di una pluralità di classi di concorso. In sede cautelare è stata ritenuta prevalente l'esigenza di assicurare la continuità didattica degli alunni. La trattazione di merito è stata fissata per l'11 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, d.lgs. 206/2007

    In conformità col principio di parità di trattamento e in ossequio a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, è possibile riconoscere in Italia le qualifiche professionali conseguite in un altro paese unicamente per una classe di concorso

    Il Ministero ha interpretato la disposizione nel senso che una qualifica professionale conseguita all'estero può essere riconosciuta in Italia per una sola classe di concorso; il TAR non ha definito in via cautelare la correttezza di tale interpretazione, riservando ogni decisione al merito.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale; il TAR ha ritenuto prevalente, nella fase interinale, l'esigenza di continuità didattica degli alunni e ha sospeso parzialmente gli effetti dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando il diniego di riconoscimento di un titolo abilitativo estero incide sull'esercizio dell'insegnamento in una classe di concorso per la quale il docente ha un contratto a tempo determinato in essere, l'esigenza di assicurare la continuità didattica degli alunni può prevalere e giustificare la sospensione degli effetti del diniego, limitatamente alla classe di concorso interessata dall'incarico.
  • La sospensione cautelare di un diniego di riconoscimento di una qualifica professionale estera può essere disposta con efficacia limitata alla specifica classe di concorso oggetto dell'incarico di insegnamento, senza anticipare la decisione definitiva sui limiti e sulle condizioni del riconoscimento di più classi di concorso.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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