Sentenza n. 1136/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS-, resa sul ricorso R.G. n. -OMISSIS- dal Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Prima Civile in data 22 luglio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva condannato il Comune al pagamento di 5.000 euro a titolo di risarcimento dei danni
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato, che aveva condannato il Comune di Palermo al pagamento di 5.000 euro a titolo di risarcimento dei danni. Il Comune non aveva adempiuto, nonostante la notificazione del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. È stata quindi dedotta la persistente inerzia dell’amministrazione debitrice e chiesta l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione, compresa la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato del titolo giudiziale e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Comune di Palermo di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Palermo, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell’amministrazione prefettizia, da attivarsi su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Ha inoltre disposto, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento, o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento. Le spese di lite sono state poste a carico del Comune e liquidate in 552 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure conseguenti, inclusa la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Costituisce la base normativa per la penalità di mora, fissata nella specie in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche, decorrente dalla notificazione del titolo, integra uno dei presupposti per l’attivazione del giudizio di ottemperanza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la successiva determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta e le spese relative all’incarico, nonché i termini per la presentazione della relativa parcella.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Il termine per la presentazione della parcella del commissario decorre, secondo la precisazione del TAR, dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità della parte per la tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Concorre a fondare l’oscuramento dei dati personali della parte interessata.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione obbligata e sia inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’adempimento delle pubbliche amministrazioni.
- In presenza di un titolo giudiziale contenente una condanna pecuniaria chiara e integrale, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento entro un termine determinato e nominare, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
- L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus pubblico obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata anche in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento spontaneo.
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