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Sentenza

Sentenza n. 4765/2026 - Milano, Sezione 3

per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Milano sull'istanza presentata dal ricorrente in data 27.05.2025 (Identificativo domanda MI2210536839) volta ad ottenere la conversione del suo permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;

Giustizia amministrativa202601463

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento della Prefettura di Milano sull'istanza del 27 maggio 2025 di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e l'ordine alla Prefettura di concludere il procedimento relativo all'istanza presentata il 27 maggio 2025 tramite il portale Ali/Spi 2.0. Ha dedotto che, nonostante la comunicazione dei motivi ostativi del 13 agosto 2025 e le osservazioni presentate il 22 agosto 2025, il procedimento era rimasto pendente senza una determinazione conclusiva. Nelle osservazioni aveva riferito di avere già chiesto la conversione presso una Questura il 3 aprile 2025, di avere poi presentato l'istanza alla Prefettura di Milano seguendo le indicazioni degli uffici e di avere prodotto la documentazione richiesta, incluso l'estratto contributivo. L'amministrazione aveva richiamato la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, dopo avere acquisito il parere dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro del 5 maggio 2026.

La decisione

Il ricorso è accolto. Il TAR ha accertato che il termine di sessanta giorni previsto per concludere il procedimento era scaduto il 26 luglio 2025, prima della comunicazione dei motivi ostativi; la successiva elevazione del termine a novanta giorni, applicabile dal 22 maggio 2026, non incideva sul caso, poiché anche il termine più ampio era già decorso. Il generico richiamo a ulteriori approfondimenti istruttori non ha efficacia interruttiva o sospensiva: non risultavano né un formale atto di sospensione né ulteriori richieste istruttorie rivolte all'interessato dopo le sue osservazioni e l'acquisizione del parere dell'Ispettorato. Il TAR ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio e ordinato alla Prefettura di adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Non è stato nominato un commissario ad acta, non essendovi elementi che facessero presumere l'inottemperanza e risultando riattivato il procedimento. Spese a carico dell'amministrazione, liquidate in euro 1.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, l. 241/1990

    L'art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990 pone in capo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

    Le amministrazioni sono tenute a concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

  • art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998

    Quanto al termine di conclusione del procedimento, l’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286 del 1998 lo fissa in sessanta giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio, il rinnovo e la conversione del permesso di soggiorno, ivi compresa la conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, richiesta allo Sportello unico per l’immigrazione ai sensi dell’art. 24, comma 10, del medesimo decreto.

    Il termine per concludere il procedimento di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato è di sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

  • art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998

    Quanto al termine di conclusione del procedimento, l’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286 del 1998 lo fissa in sessanta giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio, il rinnovo e la conversione del permesso di soggiorno, ivi compresa la conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, richiesta allo Sportello unico per l’immigrazione ai sensi dell’art. 24, comma 10, del medesimo decreto.

    La disposizione è richiamata per individuare la procedura di conversione richiesta allo Sportello unico per l'immigrazione cui si applica il termine di conclusione previsto dall'art. 5, comma 9, del d.lgs. 286/1998.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Nel corso dell'istruttoria l'amministrazione, rilevata l'asserita mancanza di alcuni requisiti richiesti dalla normativa e, in particolare, la circostanza che il titolo di soggiorno non risultasse più in corso di validità al momento della presentazione della domanda, ha comunicato all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 con nota del 13 agosto 2025.

    Il riferimento attesta l'avvenuta comunicazione dei motivi ostativi e il successivo contraddittorio procedimentale; non attribuisce però a tale comunicazione efficacia sospensiva del termine di conclusione.

  • d.lgs. 83/2026

    Né rileva la successiva elevazione del termine a novanta giorni disposta dal d.lgs. n. 83 del 2026, applicabile dal 22 maggio 2026, giacché a tale data anche il termine più ampio era ormai decorso rispetto all’istanza del ricorrente (27 maggio 2025).

    L'elevazione del termine a novanta giorni, applicabile dal 22 maggio 2026, non incide sulla domanda presentata il 27 maggio 2025, poiché a quella data il termine, anche nella nuova misura, era già decorso.

Massime di principio

  • Il procedimento relativo alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato deve concludersi con un provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, secondo l'art. 5, comma 9, del d.lgs. 286/1998.
  • Il generico richiamo dell'amministrazione alla necessità di ulteriori approfondimenti istruttori non interrompe né sospende il termine procedimentale se non risulta adottato un formale atto di sospensione o formulata una richiesta istruttoria all'interessato.
  • Quando il termine legale per la conclusione del procedimento è decorso senza un provvedimento espresso, il giudice può accertare l'illegittimità del silenzio e ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento entro un termine assegnato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimento

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