Cassazione Penale, Sentenza n. 26935/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Papa, magistrato, impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva riformato la sentenza di primo grado riqualificando i fatti originariamente contestati come millantato credito (reato consumato e tentato) e dichiarandone l'estinzione per prescrizione. Deduce interesse ad impugnare per il procedimento disciplinare in corso e contesta: 1) di non essere stato posto in condizione di rinunciare alla prescrizione, perché la prescrizione è stata dichiarata solo a seguito di riqualificazione ed esclusione di un'aggravante; 2) la valutazione della testimonianza di Angelo Grillo (si censura la disarticolata valutazione dell'attendibilità e la mancata considerazione degli elementi a favore di Grillo); 3) la valutazione di altre testimonianze (Ferrante) ritenute erroneamente dirette e non de relato e la mancata considerazione della rilevanza della dichiarazione della persona offesa; 4) la ritenuta configurabilità di tentativo di millantato credito nel capo C), mentre la difesa sostiene che l'accordo con Boschetti era condizionato a un evento non verificatosi e quindi rimasto nella fase ideativa.
La decisione
La Corte di Cassazione riconosce l'interesse ad impugnare del ricorrente in considerazione della possibile rilevanza della sentenza nel procedimento disciplinare, ma dichiara inammissibile il ricorso. Rigetta il primo motivo perché il ricorrente non ha esplicitamente rinunciato alla prescrizione né ha dimostrato che gli elementi per l'assoluzione per estinzione del reato emergessero dagli atti in modo assolutamente non contestabile; rigetta i motivi relativi alla valutazione delle testimonianze perché costituiscono una censura di merito (riesame dei fatti) impropria in Cassazione; respinge l'ultima censura sul capo C) ritenendo provato, anche per conferma da parte dell'imprenditore Boschetti e da altri testi de relato, che l'accordo fosse serio e avesse creato aspettative — pertanto sussiste il tentativo di millantato credito (anche qualificabile come ipotesi di traffico di influenze illecite). Per l'inammissibilità condanna il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 319-quater cod. pen.
Norma originariamente richiamata nel capo di imputazione (induzione indebita); la Corte d'appello ha però riqualificato le condotte come millantato credito, modificando la qualificazione giuridica dei fatti rispetto all'imputazione iniziale.
art. 346-bis, primo comma, cod. pen.
La Corte ha ritenuto che il millantato credito 'oneroso' configurato nel capo C) rientri tra le ipotesi punite come traffico di influenze illecite e che il patto con l'imprenditore, avendo creato aspettative, fosse idoneo a integrare il tentativo punibile.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato (assoluzione 'per intervenuta prescrizione' o simile) può essere pronunciata solo se le circostanze che escludono rilevanza penale emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile; tale pronuncia è atto di constatazione (ictu oculi) e non consente approfondimenti valutativi di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento e la possibilità di infliggere una somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte applica tale disposizione condannando il ricorrente alle spese e a 3.000 euro.
art. 7, legge n. 203 del 1991
Citata come riferimento all'aggravante menzionata nelle contestazioni di merito; la Corte rileva che la decisione di merito ha tenuto conto delle qualificazioni e delle aggravanti contestate, ma non approfondisce applicazioni specifiche in questa sede di legittimità.
Massime di principio
- L'interessato a procedere (anche se prosciolto per estinzione del reato) ha interesse ad impugnare quando esistono procedimenti disciplinari connessi: la sentenza penale, pur non vincolante, può avere rilievo disciplinare.
- La rinuncia alla prescrizione deve essere espressa dal difensore/imputato; se non è stata formulata, il ricorso che si limiti a chiedere la rimozione della dichiarazione di prescrizione senza dimostrare in modo evidente e non contestabile l'assenza del fatto o l'inesistenza dell'elemento soggettivo è destinato a fallire.
- Le questioni attinenti alla valutazione della attendibilità delle testimonianze sono questioni di fatto tipiche del merito e inammissibili in Cassazione se si limitano a chiedere una rivalutazione delle risultanze probatorie; la Corte di legittimità interviene solo se la valutazione appare manifestamente illogica o contraddittoria in modo percepibile senza revisione di fatto.
- Per configurare il tentativo di delitto (es. millantato credito oneroso) è rilevante la concretezza del patto e la capacità del comportamento di creare aspettative nel soggetto offeso: un accordo condizionato può ritenersi 'serio' e idoneo a costituire tentativo se produce effetti psicologici e aspettative concrete.
- In caso di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a favore della cassa delle ammende; pertanto valutare attentamente la fondatezza giuridica e la rilevanza delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione.
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