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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22071/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

I locatori avevano chiesto, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., il pagamento delle somme necessarie a ripristinare un immobile commerciale restituito in asserito stato di degrado, incuria e danneggiamento, oltre al rimborso di consumi elettrici. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto solo una parte modesta delle somme richieste, ritenendo che molte opere fossero state eseguite in base a un accordo tra le parti e non senza autorizzazione. La Corte d'appello, invece, valorizzando la clausola contrattuale che consentiva al conduttore di apportare migliorie e addizioni con obbligo di ripristino dello status quo ante alla restituzione, aveva accolto integralmente o quasi la domanda dei locatori, condannando i conduttori al pagamento della somma indicata dal CTU per la rimozione delle opere e liquidando equitativamente anche parte dei consumi. I conduttori hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 342, 345 e 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello fondato la decisione su una base contrattuale asseritamente introdotta per la prima volta in appello, senza pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità; 2) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che i lavori contestati erano stati eseguiti prima della stipulazione del contratto, in forza di un precedente accordo tra le parti, e che la Corte non avrebbe distinto tra interventi anteriori e successivi al contratto; 3) violazione dell'art. 1226 c.c. per avere la Corte liquidato equitativamente i consumi in mancanza di piena prova documentale e senza adeguata esplicitazione dei criteri di quantificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato inammissibile o comunque non scrutinabile la censura nella parte relativa agli artt. 342, 345 e 112 c.p.c. perché non adeguatamente sviluppata e soprattutto perché non rispettava l'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti rilevanti ex art. 366, n. 6, c.p.c.; inoltre ha osservato, ad abundantiam, che la domanda introduttiva sembrava comunque riconducibile alla clausola contrattuale invocata in appello. Sul secondo motivo ha ritenuto che la Corte territoriale avesse effettivamente considerato la sequenza temporale dei lavori, interpretando la clausola contrattuale come riferita indistintamente a tutti gli interventi che avevano interessato l'immobile, e ha rilevato che i ricorrenti chiedevano in sostanza una rivalutazione del merito e delle prove. Sul terzo motivo ha confermato la correttezza della liquidazione equitativa, ricordando che essa è ammissibile quando il danno sia certo nell'an ma non facilmente quantificabile nel quantum; nel caso concreto, il danno era stato ritenuto dimostrato e l'equità era stata usata solo per colmare l'insufficienza probatoria sulla misura dei consumi. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    usato come rito introduttivo della domanda dei locatori in primo grado.

  • art. 342 c.p.c.

    la censura non è stata sviluppata in modo specifico nel ricorso per cassazione.

  • art. 345 c.p.c.

    invocato per sostenere il divieto di nuove domande o nuove basi fattuali in appello; la Corte ha ritenuto non autosufficiente la doglianza.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 345 c.p.c.; la censura è stata ritenuta sostanzialmente assorbita e comunque non scrutinabile in difetto di autosufficienza.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la Corte ha ritenuto violato l'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti processuali rilevanti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base del primo e del terzo motivo per dedurre violazioni di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è stata respinta perché diretta a ottenere una diversa valutazione del merito.

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa è legittima quando il danno è certo nell'an e non sia possibile una precisa quantificazione del quantum.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma inserita a supporto dell'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Chi denuncia in cassazione la violazione del divieto di nuove domande o nuove eccezioni in appello deve riportare in modo specifico il contenuto degli atti rilevanti e indicarne la localizzazione nel fascicolo, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per contestare l'interpretazione data dal giudice di merito alla clausola contrattuale e ai fatti accertati.
  • La clausola contrattuale che imponga al conduttore di ripristinare lo stato originario dell'immobile può fondare la condanna al pagamento dei costi di rimessione in pristino per tutti gli interventi rientranti nella sua previsione, anche se le parti abbiano discusso della loro origine temporale, quando il giudice di merito abbia interpretato la pattuizione in tal senso.
  • La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. presuppone che il danno sia già dimostrato o incontestato nell'an, e serve solo a colmare l'insufficienza della prova sul quantum; non può sostituire la prova dell'esistenza del danno né quella del nesso causale.
  • Quando il danno è certo ma la sua precisa quantificazione è difficile, il giudice può determinare l'importo in via equitativa senza incorrere in violazione di legge, purché la motivazione mostri il percorso logico seguito.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniProveInadempimento
RamiLocazioniProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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