Sentenza n. 229/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento della Determinazione n. 2630 del 17.10.2025, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali e Scolastiche e Sport della Regione Basilicata ha autorizzato la Sangiol Group Carburanti S.r.l. all’esercizio dell’impianto di distribuzione carburanti, sito all’altezza del Km. 49+900 della Carreggiata Sud del raccordo Autostradale Sicignano-Potenza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione regionale all'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti in favore della Sangiol Group Carburanti S.r.l.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione regionale deducendo eccesso di potere per erroneità e difetto di istruttoria. Ha contestato l'affermazione secondo cui l'impianto fosse nella disponibilità del Fallimento Lucana Carburanti S.r.l., sostenendo di gestirlo ancora in forza della licenza rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dell'attestazione antincendio, nonché rilevando la pendenza di giudizi civili relativi all'efficacia e opponibilità del contratto di comodato e all'occupazione dell'impianto. Ha inoltre lamentato che la Regione e le altre amministrazioni coinvolte non avessero considerato la diffida del 23 luglio 2025 e che fosse stata illegittimamente estromessa dal procedimento. Il Fallimento e la Sangiol Group hanno eccepito la carenza di interesse e legittimazione, sostenendo che la ricorrente occupasse l'impianto sine titulo. È stata altresì sollevata la tardività della memoria di replica e della visura camerale depositate dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha stralciato la memoria di replica e la visura camerale depositate alle ore 12:01:55 dell'ultimo giorno utile: il termine per il deposito, pur scadendo formalmente quel giorno, terminava alle ore 12:00 anche nel processo amministrativo telematico. Ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di ANAS, ritenendo che l'ente non fosse estraneo alla gestione dell'impianto, poiché l'accesso avviene dal raccordo autostradale e il titolare deve corrispondere royalties ad ANAS. Ha ritenuto assorbibili le eccezioni di carenza di interesse e legittimazione attiva, decidendo la causa nel merito. Le censure sono state giudicate infondate perché le ordinanze del Tribunale di Potenza avevano accertato che la cessazione del contratto di fornitura con ESSO aveva travolto il contratto di comodato tra Lucana Carburanti e Ferrara, che gli effetti dei rapporti negoziali erano sospesi secondo la disciplina fallimentare e che la richiesta del Curatore di rilascio dell'impianto integrava manifestazione della volontà di sciogliersi dal comodato. La ricorrente doveva quindi qualificarsi come occupante abusiva e non aveva titolo a partecipare al procedimento autorizzatorio né poteva fondatamente contestare la disponibilità dell'impianto in capo al Fallimento. La Regione poteva pertanto autorizzare la Sangiol Group, risultata affittuaria del ramo d'azienda e munita dei nulla osta necessari. La ricorrente è stata condannata a pagare € 3.000,00, oltre accessori, a ciascuno del Fallimento e della Sangiol Group; le spese sono state compensate nei confronti della Regione, di ANAS e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, c.p.a.
Le memorie di replica devono essere depositate entro venti giorni liberi prima dell'udienza pubblica; il deposito dell'ultimo giorno utile è consentito fino alle ore 12:00.
art. 4, commi 2 e 4, Norme di attuazione del c.p.a.
Il deposito telematico degli atti e dei documenti deve avvenire entro le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito, regola applicabile anche dopo l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico.
art. 73, comma 1, c.p.a.
I documenti devono essere depositati entro quaranta giorni liberi prima dell'udienza pubblica.
art. 41, comma 4, R.D. n. 267/1942
Nel procedimento fallimentare l'esecuzione dei rapporti negoziali resta sospesa nei termini richiamati dal giudice.
art. 72, comma 1, R.D. n. 267/1942
Il Curatore può subentrare nel contratto o sciogliersi da esso; la richiesta di rilascio dell'impianto è stata interpretata come manifestazione inequivoca della volontà di scioglimento dal comodato.
artt. 26, comma 1, e 29 c.p.a.
Il giudice ha applicato tali disposizioni per la regolazione delle spese di lite.
artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c.
Le spese sono state poste a carico della parte soccombente, con compensazione nei rapporti con alcune amministrazioni per eccezionali motivi.
Massime di principio
- Il soggetto che occupa un bene o esercita un'attività amministrativa senza un titolo giuridico efficace non può pretendere di partecipare al procedimento finalizzato al rilascio di un'autorizzazione in favore del titolare o dell'avente causa riconosciuto dall'amministrazione.
- La cessazione del contratto principale cui sia funzionalmente collegato un contratto di comodato può determinare, secondo gli accertamenti del giudice competente, il venir meno dell'efficacia del comodato; nel procedimento amministrativo l'amministrazione può quindi valorizzare tale accertamento ai fini della verifica della disponibilità del bene.
- Nel fallimento, la richiesta del Curatore di rilascio del bene può integrare, ove inequivoca, esercizio della facoltà di scioglimento dal contratto pendente prevista dalla disciplina fallimentare.
- Nel processo amministrativo telematico il termine per il deposito degli atti e dei documenti nell'ultimo giorno utile scade alle ore 12:00, sicché un deposito effettuato anche pochi secondi dopo è tardivo.
- L'ente titolare della gestione o della disciplina dell'accesso a un impianto collegato a una sede autostradale conserva la legittimazione passiva nel giudizio sull'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, anche se non è l'autorità che ha materialmente rilasciato l'autorizzazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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