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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25078/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un preteso mutuo verbale del 28 aprile 1994: secondo l'attore, una somma pari a 8.200 marchi tedeschi, erogata direttamente a uno dei convenuti tramite banca tedesca, doveva essergli restituita entro pochi mesi. I convenuti negarono l'esistenza del mutuo con l'attore, sostenendo di avere avuto rapporti solo con la banca presso cui l'attore lavorava, contestarono la sottoscrizione apposta sulla cedola bancaria e opposero la prescrizione decennale, assumendo che la prima messa in mora fosse tardiva. In appello lamentarono inoltre l'omessa condanna alle spese in loro favore, l'erroneo riconoscimento del credito, l'erronea decorrenza degli interessi e chiesero anche la condanna per lite temeraria. In cassazione hanno dedotto due motivi: (1) violazione dell'art. 2943 c.c., sostenendo che la prescrizione non poteva dirsi interrotta da testimonianze e che la costituzione in mora era tardiva; (2) violazione degli artt. 1813 c.c., 183 e 345 c.p.c. e vizio di omesso esame, sostenendo che la prova del mutuo verbale era insufficiente e che la Corte territoriale aveva valorizzato prove tardive e non decisive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello non aveva attribuito efficacia interruttiva alla prova testimoniale ex art. 2943 c.c., ma aveva correttamente utilizzato le deposizioni per desumere il riconoscimento del debito da parte del debitore ai sensi dell'art. 2944 c.c.; ha precisato che tale riconoscimento può risultare anche da prova testimoniale, purché univoca, e che le dichiarazioni raccolte confermavano sia l'esistenza del credito sia l'impegno alla restituzione, con conseguente interruzione della prescrizione. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché mirava a un riesame del merito: la Corte territoriale aveva correttamente dichiarato tardiva la nuova documentazione prodotta in appello ex art. 345, comma 3, c.p.c. previgente, reputandola comunque non indispensabile e irrilevante; inoltre, le critiche sull'art. 1813 c.c. e sul vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. si risolvevano in una contestazione della valutazione delle prove, non in un vero errore di sussunzione o in un omesso esame di un fatto storico decisivo. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2943 c.c.

    la prova testimoniale non è stata ritenuta idonea a fondare l'interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c., perché nel caso concreto le testimonianze sono state valorizzate per un diverso fine probatorio

  • art. 2944 c.c.

    il riconoscimento del debito può interrompere la prescrizione; può risultare anche da prova testimoniale, purché il riconoscimento sia univoco e incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto

  • art. 1813 c.c.

    la censura non ha evidenziato un errore di interpretazione della norma, ma ha contestato la valutazione delle prove circa l'esistenza del mutuo

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla dedotta tardività/inammissibilità di produzioni istruttorie, ma la censura è stata respinta

  • art. 345 c.p.c.

    nel testo previgente, la nuova prova in appello è ammissibile solo se indispensabile; la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di tardività e comunque di non indispensabilità della documentazione prodotta

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012

    la prova nuova deve essere di per sé idonea a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale accolta

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il vizio denunciato non può consistere in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    l'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, non singoli elementi istruttori già valutati dal giudice

  • art. 96 c.p.c.

    la domanda di risarcimento per lite temeraria proposta dagli appellanti è stata rigettata nei gradi di merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistendo il rigetto del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ha introdotto la previsione del contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto

Massime di principio

  • Il riconoscimento del debito, ai fini dell'interruzione della prescrizione, può essere provato anche per testimoni, purché emergano elementi univoci e incompatibili con la volontà del debitore di negare il diritto altrui.
  • Non va confuso il regime probatorio dell'interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c. con quello del riconoscimento del debito ex art. 2944 c.c.: le testimonianze non sono utilizzabili nel primo caso nei termini sostenuti dai ricorrenti, ma possono essere rilevanti nel secondo se dimostrano un riconoscimento chiaro del credito.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del merito o delle prove; la deduzione ex art. 360, n. 3, c.p.c. richiede un errore di sussunzione o interpretazione della norma, non una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo effettivamente trascurato dal giudice e non la semplice mancata considerazione di singoli elementi probatori già scrutinati.
  • Nel regime previgente dell'art. 345, comma 3, c.p.c., la prova nuova in appello è ammissibile solo se indispensabile, ossia se idonea a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale accolta; se la prova è tardiva, producibile prima e comunque irrilevante, la sua esclusione è corretta.

Come è indicizzato

MaterieMoraImpugnazioniProve
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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