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Sentenza

Sentenza n. 53/2026 - Torino, Sezione 3

per l’accertamento e la declaratoria in sede di giurisdizione esclusiva, del diritto di Torino Sanità Società di Progetto S.p.a. alla re-visione ordinaria dei prezzi per tutti i servizi su anno solare, e all’adeguamento del corrispettivo, secondo quanto concordato nella scrittura privata sottoscritta in data 29/06/2011, a seguito della sentenza del TAR Piemonte n. 2849/2010 ad integrazione dell’art 83 del CSA, nella misura risultante dalla corretta applicazione della formula della revisione prezzi ivi indicata, relativamente agli anni solari 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, oltre interessi calcolati ai sensi del D.lgs. 231/2002 dalle rispettive scadenze annuali; Nonché per l’accertamento e la declaratoria di quando dovuto alla ricorrente a titolo di “revisione straordinaria” dei prezzi relativamente al servizio lavanderia per l’anno 2022, per i servizi di ristorazione, trasporto e smaltimento rifiuti per gli anni 2022 e 2023, nonché per il servizio di ingegneria clinica per l’anno 2023; Nonché per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari - della nota prot. 7733 del 21/01/2025, in parte qua, trasmessa via PEC in pari data, avente ad oggetto: «Contratto con Torino Sanità S.p.A. – servizio di gestione globale a risultato nel presidio C.T.O. Revisione prezzi ordinaria e straordinaria relativa alle annualità 2022 (ristorazione, pulizia e sanificazione, trasporto e smaltimento rifiuti, lavanderia) e 2023 (pulizia e sanificazione, lavanderia). Rigetto istanze di revisione dei prezzi ordinaria e straordinaria relative ai servizi di ristorazione, di pulizia e sanificazione e di trasporto e smaltimento rifiuti nonché istanza di revisione dei prezzi straordinaria relativa al servizio di lavanderia per insussistenza dei presupposti»; nonché della determinazione dirigenziale n. 629 del 25/02/2025, che ha confermato la predetta nota; - della nota prot. 131481 del 13/11/2023, in parte qua, di preavviso di diniego all’accoglimento delle istanze di revisione prezzi, e delle note ivi richiamate e dei provvedimenti tutti nonché della determina n. 387 del 27/02/2020 relativa alla revisione 2019, in parte qua della determina n. 541 del 27/02/2023 e della determina n. 2725 del 06/09/2024 relativa al servizio di trasporto e smaltimento rifiuti, della determina n. 631 del 28/02/2024 relativa al servizio lavanderia; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale antecedente e/o successi-vo a quelli sopra indicati, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo della posizione della ri-corrente e nei limiti dell’interesse e dei diritti dedotti in giudizio; Con la conseguente condanna dell’Azienda al pagamento degli importi revisionali ordinari quantificati infra sui singoli servizi calcolati secondo incremento ISTAT FOI complessivamente in € 2.658.755,00, relativi agli anni solari dal 2019 al 2023 e per il 2024 in € 1.793.602,00 ovvero nella misura superiore o inferiore ritenuta di giustizia oltre interessi calcolati ai sensi del D. lgs. 231/2002 dalle rispettive scadenze sino alla data dell’effettivo soddisfo; Nonché, previo accertamento del diritto spettante alla ricorrente ed a seguito di ogni opportuna istruttoria e/o verificazione in merito, al pagamento degli importi revisionali straordinari, ossia eccedenti la revisione ordinaria conseguenti all’applicazione della percentuale di incremento per ciascun servizio di seguito indicata: ristorazione, 13,6% per l’anno 2022 e 18,7% per l’anno 2023; rifiuti, 26,4% per l’anno 2022 e 26,6% per l’anno 2023; lavanderia 6% quale differenziale ulteriore rispetto a quanto riconosciuto per l’anno 2022; ingegneria clinica, 19% per l’anno 2023; ovvero nella misura superiore o inferiore ritenuta di giustizia, oltre interessi calcolati ai sensi del d.lgs. 231/2002 sino alla data dell’effettivo soddisfo.

Giustizia amministrativa202500758

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Diniego della revisione ordinaria e straordinaria dei prezzi relativi a servizi compresi in un contratto di global service ospedaliero, unitamente agli atti presupposti e confermativi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla revisione ordinaria dei prezzi per gli anni 2019-2023 e alla revisione straordinaria per specifici servizi e annualità, oltre all'annullamento degli atti con cui l'Azienda sanitaria ha respinto le relative istanze e alla condanna al pagamento delle somme pretese. Ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'accordo transattivo del 2011, dell'art. 83 del capitolato speciale e dell'art. 44 l. 724/1994, sostenendo che la revisione ordinaria dovesse essere calcolata automaticamente sulla base dell'indice ISTAT-FOI, senza necessità di dimostrare lo squilibrio economico-finanziario; 2) violazione del legittimo affidamento e della buona fede, in ragione della prassi amministrativa seguita fino al 2018; 3) eccesso di potere per illogicità, insufficienza istruttoria e contraddittorietà della motivazione, per avere l'Amministrazione subordinato la revisione alla prova dell'incidenza degli aumenti sui costi e sull'equilibrio contrattuale; 4) illegittimità del rigetto delle istanze di revisione straordinaria relative ai servizi di ristorazione, pulizia e sanificazione, trasporto e smaltimento rifiuti, lavanderia e ingegneria clinica, per metodologia di calcolo arbitraria e carenza motivazionale. L'Amministrazione ha eccepito la tardività delle pretese relative agli anni 2019 e 2020, ha negato l'automaticità della revisione e ha sostenuto la completezza dell'istruttoria e la correttezza dei calcoli.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile, nella parte relativa alle annualità 2019 e 2020, poiché i dinieghi adottati nel 2020 non erano stati tempestivamente impugnati. La domanda di accertamento non poteva aggirare il termine decadenziale, essendo incompatibile con provvedimenti amministrativi ormai inoppugnabili. Per le annualità successive, il ricorso è stato respinto nel merito. Il giudice ha escluso che la clausola di revisione comporti un aggiornamento automatico del corrispettivo in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT-FOI. La revisione presuppone la dimostrazione dell'aumento dei costi dei fattori produttivi, della sua concreta incidenza sull'esecuzione della commessa e del superamento dell'alea contrattuale, con conseguente squilibrio del sinallagma. L'Amministrazione aveva richiesto documentazione analitica, ma la ricorrente non aveva adeguatamente dimostrato l'incidenza degli incrementi sui singoli servizi e sull'utile. È stato respinto anche il motivo sul legittimo affidamento: la prassi precedente non genera affidamento tutelabile per il futuro, tanto più quando si tratti di una prassi incompatibile con la disciplina applicabile; inoltre, dal 2019 l'Amministrazione aveva richiesto la prova della maggiore onerosità. Quanto alla revisione straordinaria, il TAR ha rilevato che la documentazione prodotta era solo parzialmente riscontrata, non sempre coerente con quella presentata in sede amministrativa e non dimostrava l'inerenza delle voci di costo ai servizi interessati né l'incidenza ulteriore rispetto alla revisione ordinaria. La valutazione tecnico-discrezionale dell'Amministrazione non è risultata manifestamente incongrua o inattendibile. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 44 l. 724/1994

    Dal quinto anno successivo all’inizio di ciascun servizio, è ammessa la revisione annuale del prezzo offerto in sede di gara, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 44 della legge n. 724 del 23/12/1994, in percentuale comunque parametrata su base ISTAT.

    La disposizione, richiamata dal capitolato, costituisce il quadro normativo della revisione prezzi e si sostituisce di diritto alle pattuizioni contrarie o mancanti; non comporta tuttavia un aggiornamento automatico del corrispettivo, poiché la revisione presuppone la verifica dello squilibrio contrattuale.

  • art. 83 CSA

    La revisione viene applicata, su richiesta della Stazione appaltante o dell’Appaltatore mediante [...] la formula ivi precisata.

    La clausola disciplina la revisione annuale secondo una formula parametrata su base ISTAT, ma deve essere interpretata nel sistema della revisione prezzi, che richiede la previa verifica dei relativi presupposti sostanziali.

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.

    Attribuisce alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie relative alla revisione dei prezzi dei contratti pubblici, compreso il quantum debeatur e la condanna al pagamento delle somme dovute.

  • art. 1372 c.c.

    Esprime il principio di vincolatività del contratto; la revisione prezzi non costituisce una deroga generalizzata e automatica all'immutabilità delle pattuizioni, ma uno strumento di gestione delle sopravvenienze significative.

  • art. 1664 c.c.

    Pur non direttamente applicabile ai contratti pubblici, esprime il principio generale secondo cui la revisione nei contratti di durata presuppone circostanze imprevedibili e non neutralizza integralmente l'alea contrattuale.

  • art. 231 d.lgs. 163/2006

    Richiamato nel quadro evolutivo della disciplina della revisione prezzi e della relativa giurisdizione.

  • art. 115 d.lgs. 163/2006

    Indicato quale disciplina successiva dell'istituto della revisione prezzi negli appalti pubblici.

  • art. 106 d.lgs. 50/2016

    Indicato quale disciplina della revisione e modifica dei contratti pubblici nel periodo di applicazione del d.lgs. 50/2016.

  • art. 60 d.lgs. 36/2023

    Indicato quale disciplina vigente della revisione prezzi nel nuovo codice dei contratti pubblici.

  • art. 1 l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente a fondamento della buona fede e del legittimo affidamento, ma ritenuto non idoneo a fondare un affidamento tutelabile su una prassi precedente non conforme alla disciplina applicabile.

Massime di principio

  • La revisione prezzi nei contratti pubblici di durata non costituisce un meccanismo automatico di adeguamento del corrispettivo alla variazione degli indici ISTAT, ma uno strumento di gestione delle sopravvenienze che incidono significativamente sull'equilibrio contrattuale.
  • L'appaltatore che richiede la revisione prezzi deve dimostrare sia l'aumento dei costi dei fattori produttivi sia la concreta incidenza di tali aumenti sulle specifiche prestazioni e il superamento dell'alea contrattuale, con conseguente squilibrio tra prestazione e controprestazione.
  • La verifica dei presupposti per il riconoscimento della revisione prezzi costituisce una fase autoritativa tecnico-discrezionale, distinta dalla successiva determinazione del quantum; prima del riconoscimento della pretesa, l'appaltatore è titolare di un interesse legittimo e non può ottenere direttamente dal giudice l'accertamento del diritto sostanziale sostituendosi all'amministrazione.
  • La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative alla revisione dei prezzi degli appalti pubblici comprende sia l'an sia il quantum debeatur e consente anche la condanna al pagamento delle somme, salvo che la controversia riguardi esclusivamente l'adempimento di una prestazione già puntualmente determinata nel contratto.
  • Una domanda di accertamento non può eludere il termine decadenziale per impugnare un provvedimento amministrativo ormai inoppugnabile quando l'accertamento richiesto sia incompatibile con gli effetti consolidati di tale provvedimento.
  • La prassi amministrativa precedente non fonda un legittimo affidamento sulla sua futura reiterazione quando sia contraria alla disciplina applicabile o quando l'amministrazione abbia successivamente richiesto la dimostrazione analitica della maggiore onerosità.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e ripartoTermini e notificazione del ricorso
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoEccesso di potereDecadenza e tardività

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