Cassazione Penale, Sentenza n. 21167/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Intesa Sanpaolo contestava la mancata notifica, secondo quanto previsto dagli artt. 58, comma 3, e 59, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, del decreto di fissazione dell'udienza di verifica dei crediti e del successivo decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo nella procedura di amministrazione giudiziaria dei beni confiscati nel procedimento penale a carico di Pasquale Fiorente. Nella domanda di ammissione al passivo la banca aveva eletto domicilio presso la filiale di Napoli (via Toledo) e aveva indicato come procuratore l'avv. Maurizio Bellacosa comunicando espressamente il suo indirizzo PEC (mauriziobellacosa@ordineavvocatiroma.org). Tuttavia le comunicazioni sono state inviate dall'amministratore giudiziario a un diverso indirizzo PEC (sequestri.penali@pec.intesasanpaolo.com), non corrispondente né all'indirizzo PEC del difensore né al domicilio eletto in filiale; perciò la banca non ha potuto partecipare all'udienza né proporre tempestiva opposizione al decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo giudizio. Il motivo è che la comunicazione degli atti ai creditori deve avvenire nelle forme specificamente previste dagli artt. 58 e 59 del d.lgs. n. 159/2011 (elezione di domicilio e/o PEC indicata nella domanda; in mancanza, raccomandata A/R), e l'invio a un diverso indirizzo PEC ha determinato la mancanza di rituale comunicazione, impedendo alla ricorrente di partecipare all'udienza di verifica dei crediti e di proporre opposizione nei termini.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 57
Disciplina i diritti dei terzi interessati e il procedimento di verifica dei crediti; dispone che, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, il giudice delegato assegna termine per il deposito delle istanze di accertamento dei crediti e fissa l'udienza di verifica, il cui decreto di fissazione deve essere immediatamente notificato agli interessati a cura dell'amministratore giudiziario.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 58, comma 3
Stabilisce che il creditore deve eleggere domicilio nel comune del tribunale procedente o, in alternativa, può indicare la modalità di notifica tramite PEC, obbligandolo a comunicare variazioni; la Corte interpreta questa norma come vincolante per la validità delle notifiche: la notifica deve essere eseguita secondo l'elezione di domicilio o l'indirizzo PEC indicato nella domanda.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 58, comma 5-ter
Prevede la possibilità di depositare osservazioni scritte e ulteriore documentazione in vista dell'udienza di verifica; la Corte osserva che la mancata notifica ha impedito l'esercizio di tale facoltà.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 59, comma 2
Prevede che gli interessati possano farsi assistere da un difensore all'udienza di verifica; la Corte sottolinea che l'eventuale non obbligatorietà della difesa tecnica non sopperisce alla mancata comunicazione al domicilio eletto o all'indirizzo PEC indicato.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 59, comma 3
Stabilisce che il decreto che forma e rende esecutivo lo stato passivo deve essere comunicato dall'amministratore giudiziario ai creditori non presenti tramite raccomandata A/R o, nel caso previsto dall'art. 58, comma 3, via PEC. La Corte ha ritenuto che la comunicazione a un diverso indirizzo PEC non esaurisce l'adempimento normativo e rende invalide le relative comunicazioni.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 59, comma 6
Prevede che i creditori esclusi possano proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto che rende esecutivo lo stato passivo; la Corte ha ritenuto che l'irregolare notifica ha precluso l'esercizio di tale rimedio, determinando l'illegittimità degli atti successivi.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio indicata nella domanda di ammissione al passivo è vincolante: le notifiche rilevanti per la verifica dei crediti devono essere eseguite presso il domicilio eletto o, se espressamente indicato, alla PEC comunicata.
- La trasmissione delle comunicazioni a un diverso indirizzo PEC, non corrispondente a quello indicato nella domanda né al domicilio eletto, non sostituisce la notifica prevista dalla normativa e può incidere sulla validità degli atti successivi.
- La mancata comunicazione nelle forme previste dagli artt. 58 e 59 determina l'illegittima compressione delle facoltà dei creditori (partecipare all'udienza, depositare osservazioni, proporre opposizione) e può comportare l'annullamento degli atti impugnati.
- Il fatto che la difesa tecnica non sia obbligatoria nella procedura non legittima notifiche inviate a soggetti o indirizzi diversi da quelli indicati dal creditore; la tutela delle prerogative dei terzi richiede il rispetto formale delle modalità di notifica.
- Gli amministratori giudiziari devono attenersi scrupolosamente alle modalità di comunicazione previste dalla legge (PEC o raccomandata A/R al domicilio eletto) e verificare la corrispondenza degli indirizzi, mentre i creditori devono aggiornare tempestivamente eventuali variazioni del domicilio o della PEC.
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