Cassazione Penale, Sentenza n. 18352/2023 del 03/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto che aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666 comma 2 c.p.p., l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 94 DPR n. 309/1990 presentata da Collu. Il ricorrente deduceva che la nuova istanza non fosse mera reiterazione perché corredata da elementi nuovi: diversa comunità residenziale indicata, il fatto di essere ormai detenuto in espiazione di pena, il decorso di quattro mesi dalla precedente decisione e la riduzione della pena da espiare a meno di sei anni.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che il decreto di inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p. è ammesso solo quando la richiesta sia identica per oggetto e motivazioni a quella già rigettata o priva di condizioni di legge. Poiché la nuova istanza conteneva elementi di novità (detenzione in espiazione, intervallo temporale apprezzabile, diminuzione della pena espianda, diversa comunità), tali da richiedere valutazione, la Corte ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Sorveglianza per nuovo giudizio con fissazione dell'udienza camerale.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Il decreto di inammissibilità de plano può essere adottato soltanto quando la nuova istanza sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, a una precedente già rigettata o quando manchino condizioni previste direttamente dalla legge; in presenza di elementi che richiedono valutazione va garantito il contraddittorio mediante udienza camerale.
art. 94, DPR n. 309/1990
Norma di riferimento per l'istituto dell'affidamento in prova per reati connessi agli stupefacenti; la richiesta di affidamento va valutata anche alla luce delle condizioni personali e del percorso rieducativo e terapeutico del condannato.
Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione
La giurisprudenza richiede che l'inammissibilità de plano sia riservata a ipotesi di identità sostanziale della richiesta; ogni elemento nuovo, anche relativo alla situazione processuale o alla misura della pena residua, può imporre l'apertura dell'istruttoria camerale.
Massime di principio
- La declaratoria d'inammissibilità 'de plano' ai sensi dell'art. 666, comma 2 c.p.p. è possibile solo per istanze identiche per oggetto e motivazioni a istanze già rigettate; se emergono elementi nuovi rilevanti deve essere fissata udienza camerale.
- Elementi nuovi che spesso impediscono la declaratoria di inammissibilità includono: cambiamento della situazione detentiva (es. ora in espiazione di pena), decorso di un periodo apprezzabile di tempo dalla decisione precedente, modifica dell'entità della pena residua (es. scendere sotto soglie rilevanti), indicazione di diversa soluzione residenziale o di nuovi programmi terapeutici.
- Il semplice ripetere la stessa istanza senza novità oggettive può legittimare l'inammissibilità de plano, ma qualsiasi fatto nuovo che richiede valutazioni prese nel merito deve essere esaminato con contraddittorio (udienza camerale).
- In sede difensiva è utile documentare e mettere in evidenza le novità (certificati, provvedimenti che attestino la pena residua, proposte di comunità, rilevanza del periodo trascorso in trattamento) per impedire la dichiarazione di inammissibilità de plano.
- Se il giudice di sorveglianza dichiara inammissibile de plano una nuova istanza, è possibile impugnare il decreto alla Corte di Cassazione sostenendo l'esistenza di elementi nuovi e chiedendo l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.
- La valutazione circa l'idoneità degli elementi nuovi è di merito e può richiedere un esame approfondito: pertanto, in caso di dubbi sulle novità prospettate, il giudice deve preferibilmente fissare l'udienza camerale anziché decidere in via sommaria.
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