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Sentenza

Sentenza n. 1976/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502230

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Padova, sezione lavoro, n. 880/2024, relativa al pagamento di un credito

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha proposto il ricorso per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Padova, sezione lavoro, n. 880/2024, pubblicata il 3 dicembre 2024, deducendo il mancato adempimento dell’obbligo di pagamento delle somme riconosciutele. Dopo l’istruttoria disposta dal TAR, il Ministero ha documentato l’accredito dell’importo nel borsellino elettronico della ricorrente il 23 dicembre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il credito riconosciuto dalla sentenza ottemperanda risultava soddisfatto e la ricorrente non ha contestato l’avvenuto pagamento. In applicazione della soccombenza virtuale, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rimborsare metà delle spese di lite: la restante metà è stata compensata in ragione della definizione della vertenza in via amministrativa. La quota dovuta è stata liquidata in € 400,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 del cod. proc. amm.;

    La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza, senza che la sentenza ne sviluppi una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione dimostra di avere integralmente soddisfatto la pretesa creditoria riconosciuta dal giudicato e il ricorrente non contesta l’avvenuto adempimento, il giudizio può essere definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
  • Se l’amministrazione adempie solo dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, la regolazione delle spese può fondarsi sulla soccombenza virtuale, tenendo conto dell’adempimento sopravvenuto e compensando in tutto o in parte le spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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