Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1838/2026 - Firenze, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300824

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Ministero dell’Interno che ha respinto la seconda domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del carcinoma laringeo e dei relativi esiti, presentata il 26 settembre 2014; impugnati anche il parere presupposto del Comitato di Verifica e gli atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ex vigile del fuoco)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già in servizio nei Vigili del Fuoco dal 1° aprile 1976 al 30 aprile 2004, ha chiesto l’annullamento del diniego della seconda domanda di riconoscimento della causa di servizio relativa al carcinoma della laringe e ai suoi esiti, nonché il risarcimento dei danni. Ha dedotto, in primo luogo, che il Comitato di Verifica avrebbe trascurato le valutazioni di altri organi sanitari e il diritto all’equo indennizzo; in secondo luogo, che il nesso causale tra patologia ed esposizione lavorativa all’amianto doveva essere apprezzato secondo il criterio del “più probabile che non”; infine, ha lamentato l’apparenza della motivazione del parere, il travisamento dei fatti, l’illogicità e l’omessa considerazione dei rischi e degli agenti cancerogeni cui era stato esposto per quasi tutta la carriera, anche nelle attività di manutenzione di veicoli e negli interventi di soccorso. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno da ritardo e dei danni alla salute, quantificati in via allegata in euro 1.000.000 per danni non patrimoniali ed euro 150.000 per danni patrimoniali, assumendo che l’amministrazione non avesse adottato le cautele dovute ai sensi dell’art. 2087 c.c. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Comitato di Verifica e la tardività dell’impugnazione del precedente decreto, relativo alla domanda del 2009.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comitato di Verifica, poiché il suo parere è endoprocedimentale e privo di autonoma lesività, e ha ritenuto tardiva e comunque non attuale l’impugnazione del precedente decreto, essendo il rapporto amministrativo regolato dal successivo diniego. Ha accolto nel merito l’impugnazione del decreto relativo alla domanda del 2014: il nuovo parere del Comitato aveva omesso di esaminare la positività alle fibre di asbesto, elemento sopravvenuto e potenzialmente decisivo, limitandosi a richiamare la precedente valutazione basata sul tabagismo. La verificazione ha confermato l’esposizione professionale all’amianto, la compatibilità della latenza e, secondo il criterio del “più probabile che non”, il nesso tra esposizione e carcinoma laringeo; il fumo poteva avere un ruolo concausale, ma non smentiva la causalità professionale. Il decreto è stato quindi annullato. È stata respinta la domanda di risarcimento per la durata del procedimento, per mancata allegazione e prova di un danno risarcibile e del relativo ammontare: il pregiudizio non è in re ipsa. È stata invece accolta la domanda risarcitoria per il danno alla salute da violazione degli obblighi datoriali: la patologia e il nesso con il servizio sono stati ritenuti provati dalla verificazione e le amministrazioni non hanno dimostrato l’adozione delle cautele necessarie né una causa esclusiva estranea al servizio. Il danno permanente è stato valutato nella misura del 40% per gli esiti di laringectomia, oltre a trenta giorni di inabilità temporanea assoluta al 75% e sessanta giorni di inabilità parziale al 50%. La liquidazione è rimessa al Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, con rivalutazione e interessi secondo i criteri indicati in motivazione; dal risarcimento dovranno essere detratti l’equo indennizzo e gli eventuali altri benefici indennitari, per evitare duplicazioni compensative. Il Ministero dell’Interno è stato condannato alle spese, liquidate in euro 3.000 oltre accessori; spese compensate nei rapporti con il Comitato di Verifica.

Norme richiamate

  • art. 2087 c.c.

    La responsabilità gravante sul datore di lavoro a norma dell’art. 2087 c.c. discende dalla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.

    La responsabilità datoriale sorge per violazione degli obblighi di sicurezza stabiliti dalla legge o imposti dalle conoscenze tecniche e sperimentali. Il lavoratore deve provare il danno alla salute, il nesso con l’attività lavorativa e la nocività dell’ambiente; una volta fornita tale prova, spetta al datore dimostrare le cautele adottate e l’eventuale estraneità causale della malattia.

  • art. 2-bis l. 241/1990

    La domanda non può tuttavia trovare accoglimento, in mancanza di allegazione e prova della sussistenza di un danno risarcibile del suo ammontare, dovendosi escludere che, pur a fronte della dimostrata spettanza del bene della vita, il pregiudizio in questione possa considerarsi in re ipsa.

    Il risarcimento del danno da ritardo non consegue automaticamente alla violazione del termine o alla spettanza del bene della vita: occorre allegare e provare un pregiudizio effettivo e il suo ammontare.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    La domanda non può tuttavia trovare accoglimento, in mancanza di allegazione e prova della sussistenza di un danno risarcibile del suo ammontare, dovendosi escludere che, pur a fronte della dimostrata spettanza del bene della vita, il pregiudizio in questione possa considerarsi in re ipsa.

    La domanda risarcitoria richiede la prova di un danno concreto e della sua entità; il danno non è presunto per il solo fatto dell’illegittimità o del ritardo dell’azione amministrativa.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    Tenuto conto della circostanza che l’amministrazione resistente è chiamata a rideterminarsi sulla domanda di liquidazione dell’equo indennizzo, per ragioni di complessiva economia processuale e procedimentale può adottarsi una pronuncia di condanna al risarcimento dei danni che, ai sensi dell’art. 34 co. 4 c.p.a., obbliga l’amministrazione stessa a proporre il pagamento di una somma entro un congruo termine, in ossequio ai criteri di seguito indicati, salvo l’eventuale, successivo intervento di questo giudice in sede di ottemperanza per il caso di mancato raggiungimento di un accordo fra le parti.

    Quando la quantificazione del danno può coordinarsi con una riedizione amministrativa ancora necessaria, il giudice può condannare l’amministrazione a formulare una proposta di pagamento entro un congruo termine, fissando i criteri di liquidazione e riservando l’intervento in ottemperanza in caso di mancato accordo.

  • art. 1282 c.c.

    Sull’importo finale così determinato, saranno computati gli interessi legali ex art. 1282 c.c..

    Sull’importo finale del risarcimento, determinato applicando i criteri di rivalutazione e gli interessi compensativi indicati, spettano inoltre gli interessi legali.

Massime di principio

  • Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio è un atto endoprocedimentale privo di autonoma capacità lesiva; nelle controversie sul diniego di riconoscimento della causa di servizio o dell’equo indennizzo, la legittimazione passiva spetta all’amministrazione che adotta il provvedimento conclusivo recependo il parere.
  • Quando una nuova domanda di riconoscimento della causa di servizio è fondata su un elemento sopravvenuto potenzialmente decisivo, l’amministrazione non può limitarsi a richiamare la valutazione resa sulla precedente domanda senza esaminare il nuovo elemento. L’omissione istruttoria e motivazionale può viziare il diniego, in particolare se la verificazione conferma l’esposizione professionale e il nesso causale secondo il criterio del “più probabile che non”.
  • Nella responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., il lavoratore deve provare il danno alla salute, il nesso con l’attività svolta e la nocività dell’ambiente di lavoro; una volta assolto tale onere, spetta al datore dimostrare di avere adottato le cautele necessarie e che la malattia non sia riconducibile alla violazione degli obblighi di sicurezza.
  • Il danno da ritardo non è in re ipsa: anche quando risulti spettante il bene della vita, il risarcimento richiede l’allegazione e la prova di un pregiudizio effettivo e del suo ammontare.
  • Il danno non patrimoniale da lesione della salute va valutato unitariamente, tenendo conto dei diversi profili della sofferenza senza duplicazioni risarcitorie. Se più prestazioni hanno la medesima funzione compensativa rispetto allo stesso pregiudizio, quanto già erogato a titolo indennitario deve essere detratto dal risarcimento.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoDanno da ritardoDanno da provvedimento illegittimoPerdita di chance e quantificazione del danno
RamiForze armate e forze di poliziaResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.