Sentenza n. 1829/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla Sentenza n. 5598/2024 R.G. 3198/2024 pubblicata in data 12/12/2024, resa dal Tribunale di Napoli Nord - sez. Lavoro, nel giudizio R.G. 3198/2024, notificata all'Amministrazione in data 16/12/2024 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che riconosceva il diritto all'accredito del bonus della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica del docente euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre agli interessi legali dalla domanda all'effettiva attribuzione. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 16 dicembre 2024 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero avesse adempiuto. La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché il risarcimento del danno patrimoniale e da perdita di chance, sostenendo di aver dovuto finanziare personalmente un corso di formazione abilitante che avrebbe potuto essere pagato mediante il bonus docente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza quanto all'obbligo di esecuzione del giudicato, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata, il termine dilatorio era decorso e non risultava alcun adempimento dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla notificazione di parte, se anteriore. Ha nominato fin d'ora quale commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di assicurare l'esecuzione nei successivi sessanta giorni su istanza della ricorrente. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto in base al giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, o all'adempimento del commissario ad acta; l'insediamento del commissario non priva il Ministero del potere di adempiere. Ha respinto la domanda risarcitoria, ritenendo che il danno dedotto fosse un danno da ritardo, estraneo all'oggetto del giudizio di ottemperanza. In tale giudizio sono risarcibili soltanto i danni connessi all'impossibilità o alla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato, ovvero alla sua violazione o elusione. Il TAR ha inoltre osservato che l'anticipazione di somme per spese formative che la ricorrente avrebbe comunque sostenuto non integra di per sé un danno, salvo il limite degli interessi legali non percepiti. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 600 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le misure necessarie per assicurare l'adempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto, dal decorso del termine assegnato dal TAR fino all'adempimento.
art. 112, comma 3, c.p.a.
"Il solo risarcimento del danno suscettibile di essere riconosciuto in sede di ottemperanza è quello connesso all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione."
Nel giudizio di ottemperanza non possono essere proposte domande risarcitorie autonome e generiche; sono ammissibili soltanto i danni causalmente connessi all'impossibilità o alla mancata esecuzione del giudicato oppure alla sua violazione o elusione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni; una volta decorso, l'inadempimento consente l'attivazione del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione l'attribuzione concreta di una prestazione costituisce titolo immediatamente conformativo e ordinatorio per l'Amministrazione, la quale deve assicurare il conseguimento effettivo dell'utilità riconosciuta dal giudice civile.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando siano comprovati il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua regolare notificazione, il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge e l'inerzia dell'Amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare l'esecuzione entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal termine assegnato dal giudice per l'adempimento e fino all'esecuzione spontanea o commissariale; la nomina o l'insediamento del commissario non elimina il potere dell'Amministrazione di adempiere spontaneamente.
- Nel giudizio di ottemperanza sono risarcibili esclusivamente i danni connessi all'impossibilità o alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato, oppure alla sua violazione o elusione; il danno da ritardo nell'erogazione della prestazione, in quanto domanda risarcitoria autonoma, non è riconoscibile in tale sede.
- L'anticipazione di somme per spese che il creditore avrebbe comunque sostenuto non costituisce di per sé un danno patrimoniale risarcibile; in relazione alla disponibilità tardiva del denaro, il pregiudizio può rilevare nei limiti degli interessi legali non percepiti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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