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Sentenza

Sentenza n. 15347/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, A. della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, su base territoriale, per titoli ed esami, indetto dalla Commissione RIPAM, per il reclutamento di “n. 55 (cinquantacinque) assistenti appartenenti alla famiglia professionale degli assistenti amministrativi, giuridici e contabili con competenze amministrative, giuridiche e contabili da inquadrare nei ruoli dell’Avvocatura dello Stato” e, per quanto di interesse, per la copertura dei posti messi a concorso per la ripartizione concorsuale “Avvocatura Distrettuale dello Stato (Salerno) posti n. 2 (Codice A.20)”, pubblicata in data 2.4.2026 per i due vincitori di concorso e in data 3.4.2026 per tutti gli altri candidati idonei; - di tutti i verbali della Commissione Esaminatrice relativi alla ripartizione concorsuale “Avvocatura Distrettuale dello Stato (Salerno) posti n. 2 (Codice A.20)”; - di tutti gli atti di valutazione dei titoli da parte della Commissione Esaminatrice ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso (Codice A.20); - dell’eventuale griglia di valutazione dei titoli da parte della Commissione Esaminatrice (Codice A.20); - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali; B - del diniego tacito dell’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 15.04.2026 avente ad oggetto gli atti della procedura concorsuale per il reclutamento di “n. 55 (cinquantacinque) assistenti appartenenti alla famiglia professionale degli assistenti amministrativi, giuridici e contabili con competenze amministrative, giuridiche e contabili da inquadrare nei ruoli dell’Avvocatura dello Stato” e, per quanto di interesse, per la copertura dei posti messi a concorso per la ripartizione concorsuale “Avvocatura Distrettuale dello Stato (Salerno) posti n. 2 (Codice A.20)” - alla quale ha partecipato anche il ricorrente; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso agli atti del ricorrente e per l’adozione dell’ordine di esibizione dei documenti ai sensi dell’art. 116, comma 4, D.Lgs. n. 104/2010.

Giustizia amministrativa202606472

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale del concorso RIPAM per due posti di assistente presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, nonché i verbali e gli atti di valutazione dei titoli; diniego tacito dell’istanza di accesso agli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concorsuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, partecipante alla procedura per i due posti presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, aveva conseguito 21,625 punti nella prova scritta ed era risultato idoneo al 54° posto. Ha contestato la mancata attribuzione di punteggio per i titoli posseduti — laurea a pieni voti, dottorato di ricerca, contratti di docenza universitaria e pubblicazioni accademiche — e, a monte, l’omessa predeterminazione da parte della Commissione dei criteri per valutarli, rilevando anche che il bando non aveva fissato criteri e punteggi per tali titoli. Ha impugnato la graduatoria e gli atti presupposti, chiedendone l’annullamento, e ha impugnato il diniego tacito dell’istanza di accesso presentata il 15 aprile 2026, chiedendo l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di esibizione. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva di alcune delle parti intimate.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di legittimazione processuale per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per la Funzione Pubblica e i Ministeri dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze, estranei alla procedura; l’ha invece respinta quanto a RIPAM, che aveva bandito il concorso, e a Formez PA, di cui la Commissione si avvale nello svolgimento della procedura. Nel merito ha respinto la domanda di annullamento: l’art. 7 del bando prevedeva, per il profilo rilevante, un punteggio fino a tre punti, commisurato alla durata, soltanto per il servizio prestato presso pubbliche amministrazioni nell’attuazione dei progetti PNRR. Non essendo prevista la valutazione di ulteriori titoli, la Commissione non era tenuta a predeterminare criteri per attribuire loro punteggio e ha legittimamente applicato la lex specialis; la relativa previsione del bando non era stata impugnata e non consentiva di estendere la valutazione ad altri titoli. Il ricorso in materia di accesso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l’accesso non avrebbe procurato utilità nel giudizio una volta riconosciuta la legittimità dell’operato amministrativo. Spese integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 7 del bando di concorso

    il bando, all’art. 7, in relazione ad alcuni profili, quale quello che qui rileva, prevedeva l’attribuzione di un punteggio, nella misura massima di 3 punti, tarato in base alla durata, unicamente per la prestazione del servizio presso le amministrazioni pubbliche per l’attuazione dei progetti del PNRR

    La lex specialis circoscriveva l’attribuzione del punteggio per titoli al solo servizio presso amministrazioni pubbliche nell’attuazione dei progetti PNRR, fino a un massimo di tre punti; non era quindi dovuta la valutazione di titoli ulteriori.

  • art. 60 c.p.a.

    Visto l’art. 60 c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

    Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata in sede di decisione della domanda cautelare, richiamando il potere previsto dall’art. 60 c.p.a. e dando atto delle condizioni per il suo esercizio.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    conseguentemente il ricorso ex art. 116, comma 2, c.p.a. debba essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che, alla luce della legittimità dell’operato della Commissione di concorso e delle Amministrazioni intimate, nessuna utilità ai fini del presente giudizio potrebbe trarre il ricorrente dal suo accoglimento;

    La domanda di accesso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, riconosciuta la legittimità dell’azione amministrativa nel giudizio principale, l’ostensione richiesta non può procurare alcuna utilità ai fini di quel giudizio.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis individua in modo circoscritto i titoli valutabili e i relativi punteggi, la commissione deve applicarla e non può estendere la valutazione a titoli ulteriori non contemplati.
  • Se il bando non prevede l’attribuzione di punteggio per titoli diversi da quelli espressamente individuati, la commissione non è tenuta a predeterminare criteri valutativi per titoli estranei alla valutazione stabilita dalla lex specialis.
  • La mancata impugnazione della previsione del bando che delimita i titoli valutabili preclude di ottenere, impugnando gli atti applicativi, l’estensione della valutazione a categorie di titoli non contemplate.
  • La domanda di accesso strumentale al giudizio principale è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse se, in conseguenza della decisione sulla domanda principale, l’ostensione non può più procurare un’utilità concreta nel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAccesso documentaleDecisione e riti specialiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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