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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26830/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente, già condannata in appello per truffa, ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi. Con i primi tre ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla declaratoria di responsabilità per il reato contestato, lamentando anche la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale. La Corte di cassazione rileva però che tali censure erano una mera riproposizione dei motivi di appello, già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, e quindi mancavano di specificità perché non si confrontavano realmente con la motivazione della sentenza impugnata. Con il quarto motivo ha contestato l'eccessività della pena e la mancata concessione della sospensione condizionale, ma la Corte osserva che la motivazione sulla pena è sufficiente quando la sanzione non sia di gran lunga superiore alla media edittale e che, nel caso concreto, la Corte d'appello aveva ritenuto congrua la pena applicata anche per la continuazione, nel rispetto dell'art. 133 c.p.; quanto alla sospensione condizionale, la sua concessione era esclusa perché l'imputata ne aveva già beneficiato due volte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili per aspecificità i primi tre motivi, perché reiterativi di doglianze già dedotte in appello e prive di reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Ha ritenuto manifestamente infondato il quarto motivo sulla pena, giudicando congrua la motivazione della Corte territoriale e corretta la mancata concessione della sospensione condizionale per pregressi benefici già fruiti. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    La riproposizione pedissequa dei motivi di appello, senza confronto con le ragioni della decisione impugnata, determina inammissibilità dell'impugnazione per aspecificità.

  • art. 133 cod. pen.

    criteri di valutazione di cui all’art. 133 cod. pen.

    La congruità della pena può essere motivata sinteticamente quando la sanzione non eccede in modo significativo la media edittale, essendo sufficiente il richiamo ai criteri di gravità del reato e capacità a delinquere.

  • art. 163 cod. pen.

    sospensione condizionale della pena

    La sospensione condizionale non può essere concessa quando difettano i presupposti di legge, qui esclusi perché l'imputata aveva già beneficiato due volte dell'istituto.

  • Cassa delle ammende

    somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, è applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per aspecificità quando si limita a reiterare le doglianze già formulate in appello senza misurarsi con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata.
  • La censura di vizio di motivazione non può risolversi in una critica meramente apparente: è necessario un confronto puntuale con la ratio decidendi della decisione di merito.
  • In materia di dosimetria della pena, una motivazione sintetica può essere sufficiente se la pena irrogata non si discosta in modo marcato dalla media edittale e il giudice richiama correttamente i criteri dell'art. 133 c.p.
  • La sospensione condizionale della pena non è concedibile quando risultano già integrati i limiti legali derivanti da precedenti benefici già fruiti dall'imputato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffaPena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiNullità processualeOnere della prova

Testo integrale

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