Sentenza del 10/02/2017 n. 3577 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa all’IVA per l’anno 2004, dell’importo complessivo di Lire 6.160.237,24, sostenendo che fosse stata notificata presso un indirizzo diverso dalla sede legale e che riguardasse periodi già accertati, per i quali era stata emessa un’altra cartella, già sospesa. In Cassazione ha inoltre dedotto, tardivamente, la mancata indicazione del responsabile del procedimento e vizi della relata di notifica.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e confermato le decisioni dei giudici di merito. Ha ritenuto legittima la cartella, derivante dal controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali e delle somme dichiarate ma non versate. La censura relativa al responsabile del procedimento è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in una memoria successiva al ricorso introduttivo; comunque, trattandosi di cartella notificata il 7 giugno 2007, la mancata indicazione non comportava nullità, poiché la sanzione era prevista solo per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008. Anche le contestazioni sulla relata di notifica sono state ritenute tardive e, comunque, sanate dall’avvenuta conoscenza dell’atto e dall’esercizio del diritto di difesa. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.500,00 oltre accessori, sia in favore dell’Agenzia delle Entrate sia in favore di Equitalia Sud s.p.a.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Legittima il controllo automatizzato delle dichiarazioni e la conseguente iscrizione a ruolo delle somme dichiarate e non versate.
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito nella L. n. 31 del 2008
La nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento opera soltanto per le cartelle relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008.
L. n. 212 del 2000, art. 7
Prevede l’obbligo di indicare determinati elementi negli atti dell’amministrazione finanziaria, ma la sua violazione, in assenza di una specifica sanzione di nullità, non determina automaticamente l’annullamento della cartella.
L. n. 241 del 1990, art. 21-octies
Esclude l’annullabilità per vizi procedimentali o formali quando, trattandosi di attività vincolata, il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- Le contestazioni relative a vizi formali della cartella o della notifica devono essere sollevate tempestivamente nel ricorso introduttivo; se formulate per la prima volta in una memoria successiva o in appello, possono essere dichiarate inammissibili.
- La mancata indicazione del responsabile del procedimento non determina automaticamente la nullità di ogni cartella: per le cartelle riferite a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008 tale omissione, secondo il principio applicato dalla Corte, non comporta nullità.
- Un vizio della notifica può considerarsi sanato quando il contribuente dimostra di aver ricevuto l’atto e di aver esercitato pienamente il proprio diritto di difesa, salvo specifiche ipotesi di inesistenza della notificazione.
- Le cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato sono legittime quando derivano da somme dichiarate dal contribuente ma non versate, purché l’amministrazione si limiti alla liquidazione dei dati risultanti dalla dichiarazione.
- In assenza di prova concreta di una duplicazione del debito o dell’esistenza di una precedente cartella efficace e riferita alle medesime somme, la mera allegazione di un precedente accertamento o di una sospensione non è sufficiente a ottenere l’annullamento.
- Nel giudizio tributario la parte soccombente può essere condannata alla rifusione delle spese nei confronti sia dell’amministrazione finanziaria sia dell’agente della riscossione, quando entrambi abbiano partecipato al processo.
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