Cassazione Penale, Sentenza n. 348/2023 del 09/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
D'Amico ha impugnato l'ordinanza che confermava, in parte, le misure cautelari contestandone il capo relativo al concorso in induzione indebita e la qualificazione della sua condotta. Il ricorrente ha sostenuto che: l'assessore Orlando non aveva poteri tali da condizionare l'esecuzione dei lavori (si trattava di lavori già aggiudicati); mancavano elementi che dimostrassero l'abuso della qualità pubblica o la prospettazione di poteri ingerenziali; non risultava un'intesa o iniziativa di D'Amico volta ad istigare l'indotto, ma soltanto una normale offerta commerciale e rapporti economici legittimi; le intercettazioni non provavano accordi corruttivi né l'effettiva consegna di denaro; e le esigenze cautelari (rischio di recidiva o di inquinamento probatorio) erano genericamente motivate, inoltre D'Amico si era dimesso da amministratore dell'azienda.
La decisione
La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che, secondo la giurisprudenza richiamata, per configurare il concorso dell'extraneus nell'induzione indebita è necessario provare che questi abbia posto in essere una condotta diretta a determinare o rafforzare il proposito criminoso dell'intraneus, con consapevolezza e volontà di contribuire all'illecito (intesa fra i partecipanti e modalità comuni). Nel caso concreto la Corte ha considerato che dall'istruttoria emerge che l'intervento di D'Amico sarebbe avvenuto dopo l'aggiudicazione dei lavori (quindi successivo alla consumazione dell'eventuale illecito) e non è chiaro in cosa consista un'effettiva contribuzione alla pressione esercitata da Orlando: non è stato dimostrato che D'Amico abbia aggiunto al "metus" esercitato dall'assessore (anche se appartenente a un gruppo mafioso) elementi nuovi tali da integrare il concorso. Pertanto l'ordinanza va annullata per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 319-quater c.p. (induzione indebita)
La Corte interpreta la norma secondo la giurisprudenza: il concorso dell'extraneus in un'induzione indebita richiede una condotta attiva diretta a determinare o rafforzare il proposito criminoso dell'intraneus, con consapevolezza e volontà di contribuire; non è sufficiente essere mero beneficiario o fornitore intervenuto dopo la consumazione dell'illecito
art. 110 c.p. (concorso di persone nel reato)
Richiamata per sottolineare che la semplice posizione di terzo beneficiario non integra automaticamente il concorso; serve prova di una partecipazione volontaria e operativa alla condotta illecita
art. 416-bis c.p. (associazione mafiosa) e aggravanti correlate
La Corte riconosce che l'appartenenza dell'intraneus a un gruppo mafioso può produrre "metus" nei confronti della vittima, ma ciò non basta a dimostrare il concorso dell'extraneus: è necessario provare il suo contributo specifico all'attuazione dell'induzione
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 6, n. 17503/2018; Sez. 6, n. 15837/2018; Sez. 1, n. 23887/2021)
Richiamate per i principi secondo cui l'extraneus deve avere attuato una condotta volta a determinare o rafforzare il proposito criminoso, dev'essere provata l'intesa con l'intraneus e la partecipazione anteriore o concomitante alla condotta illecita (intervento tardivo o solo beneficiario non basta)
Massime di principio
- Per configurare il concorso dell'extraneus in un'induzione indebita non è sufficiente il fatto di essere "beneficiario" di una condotta: occorre provare un comportamento attivo, antecedente o concomitante, che determini o rafforzi il proposito criminoso del pubblico ufficiale
- La semplice offerta commerciale o il rapporto di fornitura, se intervenuti dopo l'aggiudicazione di un appalto o senza iniziative persuasive documentate, non costituiscono di per sé concorso nel reato
- L'appartenenza del pubblico ufficiale a un gruppo mafioso può creare "metus" nella vittima ma non supplisce alla mancanza di prove circa l'intesa o la partecipazione volontaria dell'extraneus
- Elementi indiziari deboli o ambigui (rumori nella registrazione interpretati come banconote, conversazioni senza chiari ruoli operativi) richiedono riscontri ulteriori: non possono da soli fondare misure cautelari severe
- Nella valutazione delle misure cautelari il giudice bilancia gravità indiziaria e ruolo effettivo del soggetto: posizione marginale e mancanza di prove di inquinamento o recidiva possono giustificare misure meno afflittive (es. arresti domiciliari)
- Per la difesa in casi analoghi è utile contestare la temporalità dell'intervento (se posteriore alla consumazione dell'illecito), l'assenza di intese, e sostenere spiegazioni commerciali per i rapporti economici
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