Cassazione Penale, Sentenza n. 27757/2022 del 18/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza aggravata dall'ora notturna (fatto 10/06/2016). Il ricorrente lamentava: omissione della notifica dell'atto di citazione in appello all'imputato, mancata partecipazione del difensore all'udienza e proponeva due questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 175, comma 1, c.p.p. (assenza di previsione di restituzione nei termini per il legittimo impedimento del difensore) e all'art. 606, comma 1, c.p.p. (mancata previsione, tra i motivi di ricorso per cassazione, del legittimo impedimento del difensore di fiducia).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio che è intervenuta la prescrizione del reato (fatto 10/06/2016; sentenza di appello 30/03/2021; prescrizione maturata il 10/06/2021 in assenza di sospensioni). Il ricorso era ammissibile per consentire l'accertamento della prescrizione. Essendo intervenuta la causa estintiva, la Cassazione ha ritenuto superfluo esaminare le nullità e le questioni costituzionali sollevate e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, disponendo altresì l'eliminazione della sanzione amministrativa accessoria e la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Parma ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada. La Corte ha escluso la necessità di pronunciare un'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., ritenendo congrue le valutazioni di merito della Corte d'appello.
Norme richiamate
art. 175, comma 1, cod. proc. pen.
Rilevata nella questione sollevata dal ricorrente: norma che disciplina la restituzione nei termini (il ricorrente lamentava che non prevede espressamente la restituzione per legittimo impedimento del difensore). La Corte non è entrata nel merito a causa della sopravvenuta prescrizione.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente con riferimento ai motivi di ricorso per cassazione (contestazione che non includa il legittimo impedimento del difensore). Anche questa censura è stata ritenuta irrilevante alla luce della prescrizione intervenuta.
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Fondamento per la rilevazione d'ufficio della causa estintiva del reato (prescrizione) da parte della Corte di legittimità quando sussistono i presupposti processuali per farlo.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità, in specifiche condizioni, di pronunciare un'assoluzione di merito; la Corte ha ritenuto che tali condizioni non ricorressero nel caso concreto, per cui ha limitato la pronuncia all'annullamento per prescrizione.
art. 224, comma 3, cod. strada
Norma di competenza amministrativa collegata alla sanzione accessoria della perdita della patente; la Corte ha disposto la trasmissione della sentenza al Prefetto di Parma per gli effetti di sua competenza.
Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001 (Cremonese)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui, se è intervenuta una causa estintiva del reato, le eventuali nullità di ordine generale non rilevano in Cassazione perché incompatibili con l'immediata applicabilità della causa estintiva.
Sez. Li, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Richiamata in senso conforme: in presenza di una causa di estinzione del reato (prescrizione) non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Se, nel corso del procedimento di impugnazione, intervenisse una causa estintiva del reato (es. prescrizione) la Corte di Cassazione può rilevarla d'ufficio e annullare la sentenza impugnata senza rinvio.
- La sopravvenuta estinzione del reato rende ininfluente, in sede di legittimità, l'esame di nullità e questioni costituzionali sollevate dall'imputato, per l'immediata applicabilità della causa estintiva.
- La Corte non pronuncia necessariamente un'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. se non ricorrono condizioni che rendano tale decisione obbligatoria; in tal caso provvede all'annullamento per prescrizione.
- La cancellazione della sanzione penale comporta anche l'eliminazione delle sanzioni amministrative accessorie correlate; la Corte può disporre la comunicazione al Prefetto competente per le conseguenze sul codice della strada.
- Le censure procedurali relative alla notifica e all'assenza del difensore devono essere tempestivamente sollevate e documentate in grado di influire sui termini processuali, perché, se interviene la prescrizione, tali censure possono diventare irrilevanti in Cassazione.
- Quando si invocano questioni di costituzionalità o lacune normative (es. disciplina del legittimo impedimento del difensore), il giudice di legittimità può non decidere la questione se la causa estintiva rende la decisione superflua; per ottenere una pronuncia sulla questione è necessario che la causa non sia sopravvenuta.
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