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Sentenza

Sentenza n. 11575/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento del provvedimento di rigetto protocollo nr. 137162 del 29.12.2025 dell’Ispettorato d'area metropolitana Roma dell'istanza di accesso agli atti presentata in data 9.12.2025 e del conseguente diritto della ricorrente all'accesso, con conseguente obbligo dell'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., di esibizione di tutta la documentazione richiesta.

Giustizia amministrativa202600708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso alla documentazione relativa a un procedimento ispettivo e al verbale di disposizione conseguente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa destinataria di disposizione)

Prevale il privato

La controversia

La società, destinataria di un verbale di disposizione con cui era stato ordinato il riallineamento dell'inquadramento contrattuale di dieci lavoratori, ha chiesto l'accesso documentale, in via principale, ai sensi degli artt. 22-25 l. 241/1990 e, in subordine, l'accesso civico generalizzato. L'istanza riguardava verbali di accesso e sopralluogo, verbali di sommarie informazioni, rilievi, richieste e riscontri documentali, corrispondenza, attestazioni di servizio, deleghe e ogni altro atto presupposto o connesso al verbale di disposizione. La società ha dedotto un interesse diretto, concreto e attuale, strumentale alla predisposizione della difesa e all'eventuale impugnazione del provvedimento, dichiarando la disponibilità all'oscuramento dei dati non pertinenti o eccedenti. L'Amministrazione ha negato l'accesso ritenendo esaustiva la motivazione del verbale ispettivo e prevalente la tutela dei lavoratori, in considerazione del rischio di riconducibilità delle dichiarazioni ai singoli dichiaranti e di possibili ripercussioni sui rapporti di lavoro. La ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 3, 22, 23, 24 e 25 l. 241/1990, dell'art. 24 Cost. e dei principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento, proporzionalità e ragionevolezza, nonché difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento e mancata ponderazione dell'interesse difensivo. L'Ispettorato ha sostenuto l'assenza di strumentalità, prospettando un accesso meramente esplorativo o ritorsivo, mentre un controinteressato si è opposto. Il contraddittorio è stato integrato nei confronti dei lavoratori; tuttavia, le notifiche nei confronti di due controinteressati non si sono perfezionate entro il termine assegnato e la ricorrente non ha completato il procedimento notificatorio né chiesto rimessione in termini.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda limitatamente ai verbali di sommarie informazioni e agli ulteriori documenti riferibili ai due lavoratori nei cui confronti l'integrazione del contraddittorio non si è perfezionata tempestivamente. Ha ritenuto infatti che la richiesta di ostensione fosse composta da domande scindibili, riferite a una pluralità di documenti, e che l'omessa tempestiva notificazione dell'atto di integrazione comportasse l'improcedibilità ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 49, comma 3, c.p.a. Nel merito, con riferimento ai documenti non riferibili ai due lavoratori, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ravvisato un nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la difesa della società rispetto al verbale di disposizione, senza procedere a valutazioni anticipate sull'ammissibilità o decisività dei documenti nell'eventuale giudizio di impugnazione. Il richiamo dell'Amministrazione alla riservatezza dei lavoratori è stato ritenuto generico e non fondato su elementi concreti dimostrativi di un effettivo pericolo di discriminazioni, pressioni o ritorsioni. La tutela prevista dal d.m. n. 757/1994 non configura un divieto assoluto di accesso agli atti ispettivi. Poiché i nominativi dei dichiaranti erano già conosciuti dalla società e l'istanza prevedeva l'oscuramento dei dati personali, le esigenze difensive sono state ritenute prevalenti, con accesso da consentire entro trenta giorni, previo oscuramento delle generalità identificative dei lavoratori che avevano reso dichiarazioni. Le spese sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • artt. 22-25 l. 241/1990

    Disciplinano l'accesso documentale; l'accessibilità costituisce la regola dell'azione amministrativa, salve le deroghe previste dalla legge.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici

    Fondamento dell'accesso difensivo; impone l'ostensione dei documenti necessari alla cura o difesa degli interessi giuridici, con i limiti previsti per i dati particolarmente sensibili.

  • art. 29, comma 2-bis, l. 241/1990

    Il diritto di accesso rientra tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, comma 2, lett. m), Cost.

  • art. 2, comma 1, lett. c), d.m. n. 757/1994

    La tutela della riservatezza dei lavoratori rispetto agli atti ispettivi opera quando dalla divulgazione possano derivare discriminazioni, pressioni o pregiudizi, ma richiede un effettivo pericolo dimostrato da elementi concreti e non configura una preclusione assoluta.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando l'atto di integrazione del contraddittorio non sia tempestivamente notificato e depositato.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede a norma dell'art. 35

    Collega all'omessa tempestiva integrazione del contraddittorio la conseguenza dell'improcedibilità.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice dell'accesso di ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti, nei limiti riconosciuti in sentenza.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato per l'avviso alle parti della possibile improcedibilità e la concessione di un termine a difesa.

Massime di principio

  • Nell'accesso difensivo, il richiedente deve dimostrare un nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la cura o difesa dei propri interessi giuridici; non è invece necessario dimostrare preventivamente l'ammissibilità, l'influenza o la decisività dei documenti nell'eventuale giudizio di merito, salvo l'assenza assoluta e manifesta di collegamento o l'esercizio pretestuoso dell'accesso.
  • La riservatezza dei lavoratori rispetto agli atti acquisiti durante un'ispezione non determina un divieto generale e assoluto di accesso: il diniego deve essere fondato su un effettivo pericolo di discriminazioni, pressioni o pregiudizi, individuato mediante elementi concreti e riferito alla documentazione specificamente richiesta.
  • Quando le esigenze difensive sono comprovate, la tutela della riservatezza può essere assicurata mediante l'oscuramento dei dati identificativi o non pertinenti, anziché mediante il diniego integrale dell'accesso.
  • Nel giudizio di accesso, una domanda riferita a una pluralità di documenti può essere considerata composta da domande autonome e scindibili; l'omessa o incompleta integrazione del contraddittorio nei confronti di alcuni controinteressati comporta l'improcedibilità limitatamente ai documenti a essi riferibili, mentre il giudizio può proseguire sulle restanti richieste.
  • L'atto di integrazione del contraddittorio deve essere notificato e depositato tempestivamente nei confronti di tutti i controinteressati indicati dal giudice; il mancato perfezionamento della notificazione e l'assenza di una tempestiva richiesta di rimessione in termini determinano l'improcedibilità della domanda relativa ai documenti concernenti tali soggetti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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