Cassazione Civile, Ordinanza n. 22342/2021 del 05/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Il creditore aveva chiesto l’ammissione al passivo con privilegio artigiano per prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto relativi a opere edili e impiantistiche. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo per una somma inferiore, valorizzando una nota di credito emessa dall’istante e un controcredito della società fallita opposto in compensazione. In sede di opposizione allo stato passivo il Tribunale aveva ritenuto infondata l’eccezione di tardività della costituzione del fallimento, reputando la tardività dovuta a un disguido tecnico informatico qualificabile come caso fortuito e, nel merito, aveva considerato provato il controcredito sulla base delle fatture prodotte e i pagamenti ricevuti dal creditore. Con il ricorso per cassazione il creditore ha dedotto, con tre motivi tutti connotati in via principale da nullità per motivazione apparente e, in subordine, da violazione di legge, che: 1) il fallimento non aveva provato il preteso disguido informatico e comunque non era credibile una mancata costituzione protrattasi per cinque mesi; 2) la documentazione prodotta non avrebbe potuto avere efficacia probatoria nei termini ritenuti dal Tribunale, con richiamo agli artt. 2709 e 2710 c.c.; 3) il giudice di merito avrebbe errato nella valutazione delle prove ai sensi dell’art. 116 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che non ricorressero i presupposti per la rimessione in termini della parte fallimentare. In particolare ha osservato che il presunto disguido tecnico era descritto in modo generico e, soprattutto, non integrava un fatto ostativo oggettivamente non governabile, potendo la parte utilizzare mezzi diversi da quello informatico per presentare l’istanza al giudice delegato. Inoltre ha escluso la tempestività della reazione, rilevando l’eccessiva durata di cinque mesi tra l’invio della richiesta e il rilascio dell’autorizzazione. L’accoglimento del primo motivo ha comportato l’assorbimento degli altri due. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato la controversia al Tribunale di Massa in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 98 l. fall.
disciplina l’opposizione allo stato passivo, nella quale può trovare applicazione la rimessione in termini in quanto espressione delle garanzie difensive e del giusto processo.
art. 101 l. fall.
richiamato per il diverso profilo della domanda di insinuazione al passivo, rispetto al quale operano disposizioni speciali.
art. 153 c.p.c.
invocato dal ricorrente in tema di rimessione in termini per causa non imputabile.
art. 116 c.p.c.
richiamato come parametro della censura sulla valutazione delle prove.
art. 135, comma 4, c.p.c.
richiamato nei motivi come parametro della dedotta motivazione apparente.
art. 2709 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare l’efficacia probatoria delle fatture.
art. 2710 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare l’efficacia probatoria delle fatture.
Massime di principio
- La rimessione in termini presuppone, cumulativamente, un fatto ostativo oggettivamente estraneo alla volontà della parte e non governabile neppure con un normale grado di diligenza, nonché una reazione immediata e tempestiva della parte nel porvi rimedio.
- Un generico disguido tecnico-informatico non è sufficiente, di per sé, a integrare un caso fortuito o una causa non imputabile se la parte avrebbe potuto utilizzare strumenti alternativi per compiere l’atto richiesto.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’istituto della rimessione in termini è applicabile quando sia funzionale alla tutela effettiva del contraddittorio e delle garanzie difensive.
- La valutazione sulla tempestività della reazione va compiuta in concreto: un lasso di tempo eccessivo tra l’insorgenza dell’impedimento e l’attivazione per rimuoverlo esclude la rimessione in termini.
- La censura sulla motivazione apparente non impedisce l’esame del merito quando la decisione impugnata poggia su una specifica ratio decidendi giuridicamente erronea, come nel caso dell’erronea ammissione della rimessione in termini.
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