Ordinanza n. 267/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) del provvedimento D.A.C.Ur. ex art. 10 comma 2 seconda parte DL 14/2017 emesso in data 29/09/2025 e notificatole a mani in data 8/10/2025; B) del provvedimento D.A.C.Ur. ex art. 13 bis comma 1 e segg. DL 14/2017 emesso in data 26/9/2025 e notificatole a mani in data 8/10/2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, ove lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieti di accesso e stazionamento adottati dal Questore ai sensi degli artt. 10, comma 2, e 13-bis, comma 1, d.l. 14/2017
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, due provvedimenti D.A.C.Ur. adottati dal Questore ai sensi dell'art. 10, comma 2, seconda parte, e dell'art. 13-bis, comma 1 e seguenti, d.l. 14/2017. Le misure erano motivate dai fatti verificatisi durante una manifestazione del 22 settembre 2025 a sostegno della Global Summud Flotilla, sfociata in violenti scontri con le forze dell'ordine, con lesioni gravi riportate da 60 appartenenti alle forze dell'ordine e da 21 persone. In tale contesto la ricorrente era stata arrestata per resistenza aggravata a pubblico ufficiale in concorso e deferita all'autorità giudiziaria per danneggiamento aggravato, violenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Il giudice ha dato atto che le misure di prevenzione personali atipiche richiedono che il pericolo per la sicurezza emerga dalla condotta tenuta, non dalla sola personalità del destinatario, e che si fondano su una prognosi probabilistica di pericolosità futura.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Nel sommario esame proprio della fase cautelare ha ritenuto che il Questore, muovendo dalla condotta concretamente tenuta dalla ricorrente nella Galleria delle carrozze della stazione centrale, abbia applicato le disposizioni invocate in modo non irragionevole né sproporzionato, desumendo da tale condotta un pericolo per la sicurezza pubblica e per il pacifico esercizio dei diritti costituzionali. Ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché le limitazioni alla libertà di circolazione non apparivano idonee a cagionare un danno grave e irreparabile ai diritti fondamentali; ha valorizzato anche la possibilità, prevista dai provvedimenti, di chiedere alla Questura un'autorizzazione motivata per comprovate esigenze di lavoro o studio. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, d.l. 14/2017, convertito dalla l. 48/2017
il pericolo per la sicurezza emerga «dalla condotta tenuta»
La misura di prevenzione può fondarsi sul pericolo per la sicurezza desunto dalla condotta concretamente tenuta dal destinatario, non dalla sola personalità dell'agente o dai suoi precedenti penali.
art. 13-bis, comma 1, d.l. 14/2017, convertito dalla l. 48/2017
il pericolo per la sicurezza emerga «dalla condotta tenuta»
Il divieto di accesso e stazionamento, quale misura di prevenzione personale atipica, deve essere correlato a una condotta concreta dalla quale emerga un pericolo per la sicurezza.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale e il relativo esame da parte del giudice amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Le misure di prevenzione personali atipiche previste dagli artt. 10, comma 2, e 13-bis, comma 1, d.l. 14/2017 richiedono che il pericolo per la sicurezza emerga dalla condotta concretamente tenuta dal destinatario e non può essere desunto dalla sola personalità dell'agente o dai suoi precedenti penali.
- Il giudizio di pericolosità posto a fondamento delle misure di prevenzione ha natura prognostica e probabilistica e riguarda la possibile futura condotta del soggetto sottoposto alla misura.
- In sede cautelare, la misura di prevenzione non è irragionevole o sproporzionata quando l'amministrazione desume il pericolo per la sicurezza pubblica e per il pacifico esercizio dei diritti costituzionali da una condotta concretamente accertata e connotata da violenza o resistenza durante una manifestazione pubblica.
- Il periculum in mora può essere escluso quando le limitazioni alla libertà di circolazione non determinano un danno grave e irreparabile ai diritti fondamentali e il provvedimento consente, per comprovate esigenze di lavoro o studio, di chiedere un'autorizzazione motivata all'autorità competente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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