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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2396

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2396 della Commissione, del 28 settembre 2023, recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana

Normativa europea32023R2396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna, con effetto immediato, la mappa delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana contenuta nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. La modifica si fonda sull’evoluzione della situazione epidemiologica e sui nuovi focolai riscontrati, in particolare in suini selvatici, e ridefinisce le aree classificate nelle zone I, II e III in numerosi Stati membri. Vengono inoltre aggiornate le aree istituite a livello dell’Unione come zone infette o zone soggette a restrizioni conseguenti a specifici focolai in Croazia, Svezia, Grecia e Italia. Il testo è essenzialmente tecnico-cartografico e non introduce nuovi principi generali, ma incide concretamente sulle restrizioni di movimentazione e sulle misure di gestione del rischio nelle aree interessate.

Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana, con aggiornamento delle zone soggette a restrizioni in vari Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è rilevante, in particolare, per le autorità competenti, gli operatori del settore suinicolo, i detentori di suini, i cacciatori e i soggetti che movimentano suini vivi, prodotti di origine suina e materiali connessi nelle aree elencate negli allegati del regolamento (UE) 2023/594. L’intervento riguarda le zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana, nonché le aree infette o soggette a restrizioni istituite a livello dell’Unione in seguito a focolai in Croazia, Svezia, Grecia e Italia. Le delimitazioni territoriali sono aggiornate per tenere conto dell’evoluzione epidemiologica in Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia e altri Stati membri; entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2396 della Commissione interviene sul sistema di regionalizzazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana. La modifica è motivata dall’evoluzione della situazione epidemiologica nell’Unione, in particolare da nuovi focolai in suini selvatici e dall’esigenza di adattare tempestivamente le delimitazioni territoriali al rischio di diffusione della malattia.

Base giuridica e criteri di delimitazione

L’atto è adottato sulla base dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429. I considerando precisano che l’individuazione e la revisione delle zone soggette a restrizioni I, II e III devono tenere conto:

  • della situazione epidemiologica nelle aree interessate;
  • della situazione epidemiologica generale nello Stato membro coinvolto;
  • del rischio di ulteriore diffusione;
  • di criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone;
  • degli orientamenti UE concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi;
  • delle norme internazionali WOAH, in particolare del codice sanitario per gli animali terrestri;
  • delle motivazioni fornite dalle autorità competenti nazionali.

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/594

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Il nuovo allegato contiene l’elenco aggiornato delle zone soggette a restrizioni I, II e III in numerosi Stati membri, con una delimitazione estremamente dettagliata per regioni, distretti, comuni, frazioni e, in alcuni casi, per confini stradali, ferroviari o fluviali.

Per il professionista, il punto centrale è che la nuova classificazione territoriale incide sulle limitazioni applicabili alla movimentazione di suini vivi, di prodotti di origine suina e sulle altre misure di prevenzione e controllo previste dalla normativa di settore. Le aree interessate comprendono, tra gli altri, Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia e Grecia, con aggiornamenti puntuali delle aree già ricomprese nelle zone I, II o III.

Razionale delle principali riclassificazioni

Il regolamento sottolinea alcuni sviluppi epidemiologici specifici:

  • in Lituania e Polonia sono stati registrati nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici;
  • in Polonia, un focolaio nella regione Varmia-Masuria ha determinato un aumento del livello di rischio e la conseguente riclassificazione di un’area da zona I a zona II;
  • in Lituania, alcune aree precedentemente in zona I vengono ora ricomprese in zona II;
  • più in generale, le delimitazioni sono state riesaminate per tener conto anche della situazione nelle aree circostanti, in un contesto epidemiologico definito come dinamico.

Allegato II: aree infette e zone di protezione/sorveglianza

L’allegato II, sostituito dal regolamento, disciplina aree istituite a livello dell’Unione come zone infette oppure come zone soggette a restrizioni comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, a seguito di focolai in Stati membri o in zone precedentemente indenni.

Sono richiamati, in particolare:

  • un focolaio in Croazia con zona infetta e successiva articolazione territoriale;
  • un focolaio in Svezia, con specifiche percentuali di territorio comunale interessato e termini di applicazione indicati al 6 dicembre 2023;
  • un focolaio in Grecia, con zone di protezione e sorveglianza in Florina, Pella e altre aree;
  • un focolaio in Italia, con zona di protezione e zona di sorveglianza nella provincia di Pavia e comuni limitrofi della provincia di Alessandria.

Per ciascun caso l’allegato riporta il numero di riferimento ADIS, l’area compresa e, quando presente, il termine ultimo di applicazione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Rilevanza operativa per gli operatori italiani

Per gli operatori italiani del comparto suinicolo e per i professionisti che li assistono, il regolamento è rilevante soprattutto per verificare:

  • se un’azienda, un allevamento, un impianto di macellazione o un’area di caccia ricade nelle nuove zone elencate;
  • quali limitazioni alla movimentazione e quali obblighi veterinari derivano dalla riclassificazione;
  • se un territorio precedentemente incluso in una zona diversa è ora soggetto a restrizioni più severe o, al contrario, a un regime differente.

Poiché il contenuto è interamente fondato su delimitazioni geografiche puntuali, l’operatività concreta richiede il confronto tra la localizzazione effettiva dell’impresa e la nuova cartografia normativa contenuta negli allegati del regolamento (UE) 2023/594 come sostituiti dal presente atto.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

L’atto è adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429. La finalità è aggiornare le zone soggette a restrizioni per la peste suina africana alla luce della situazione epidemiologica nell’Unione, così da contenere il rischio di diffusione della malattia e adeguare le misure di controllo.

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/594

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo allegato al presente regolamento. Ne deriva la nuova elencazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III per Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia e altri Stati membri interessati.

Ricalibrazione delle zone per l’evoluzione epidemiologica

I considerando spiegano che le modifiche derivano da nuovi focolai e dal riesame delle delimitazioni sulla base della situazione epidemiologica nelle aree colpite e negli Stati membri interessati, del livello di rischio di diffusione, di criteri scientifici, degli orientamenti UE concordati in sede di comitato permanente, delle norme WOAH e delle giustificazioni fornite dalle autorità nazionali.

Modifiche per Germania, Lituania e Polonia

Il regolamento recepisce nuovi focolai, in particolare in Lituania e Polonia, e aggiorna le zone di restrizione I e II; in Polonia, un’area in regione Varmia-Masuria è riclassificata da zona I a zona II per l’aumento del rischio, mentre in Lituania aree già in zona I vengono estese o riclassificate in zona II.

Aggiornamento delle aree infette e delle zone di protezione/sorveglianza

L’allegato II sostituito aggiorna le aree istituite a livello dell’Unione come zone infette o come zone soggette a restrizioni comprendenti zone di protezione e sorveglianza a seguito di focolai in Croazia, Svezia, Grecia e Italia, con indicazione dei rispettivi numeri di riferimento ADIS e delle date di termine di applicazione quando riportate.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleagricolturacontrolli veterinarimovimentazione di animalimercato interno

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