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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8132/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è fondato su due motivi: 1) violazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen., per la tardiva contestazione in udienza (30/10/2018) della circostanza aggravante della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, intervenuta dopo che il giudizio abbreviato condizionato era già stato ammesso; il ricorrente deduce che, secondo la giurisprudenza (Sez. U., n. 5788/2019, Halan Andriy), tale recidiva non poteva essere tenuta in considerazione per gli effetti di legge; 2) estinzione del reato per prescrizione (reato commesso il 17/03/2014).

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo rileva che, sebbene la tardiva contestazione dell'aggravante integri una nullità generale della sentenza a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., tale nullità doveva essere eccepita tempestivamente nei termini degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen.; non essendo stata eccepita in sede processuale ma sollevata per la prima volta in Cassazione, il ricorrente è incorso in decadenza e il motivo è manifestamente infondato. Conseguentemente la recidiva è stata considerata ai fini del calcolo della prescrizione (artt. 157 e 161, comma 2, cod. proc. pen.), con il risultato che il reato non si sarebbe estinto prima del 17/03/2024, rendendo infondato anche il motivo di prescrizione. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    comma 4; richiamato in relazione al comma 2, n. 1

    La norma sulla recidiva è stata al centro del motivo: la tardiva contestazione può determinare nullità generale della sentenza, ma la sua incidenza dipende dalla tempestiva eccezione della difesa; se non eccepita nei termini processuali la recidiva viene tenuta in considerazione.

  • artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen.

    Individuano il delitto per cui il ricorrente è stato condannato (furto aggravato).

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Regola la nullità generale a regime intermedio della sentenza; la tardiva modifica dell'imputazione integra questa nullità, che però deve essere fatta valere nei termini processuali previsti.

  • art. 441 e art. 441-bis cod. proc. pen.

    art. 441 comma 5 e art. 438 comma 5 richiamati

    Nel giudizio abbreviato condizionato la modificazione dell'imputazione è ammessa solo nei limiti dei fatti emergenti dall'integrazione probatoria; la violazione di tali limiti lede la stabilità dell'accusa e può dar luogo a nullità.

  • art. 423 cod. proc. pen.

    Limita la modificazione dell'imputazione ai termini stabiliti dal codice in relazione all'integrazione probatoria.

  • artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Determinano i termini e le modalità per eccepire le nullità: la mancata tempestiva eccezione comporta la decadenza dall'impugnare tali vizi in sede di legittimità.

  • artt. 157 e 161, comma 2, cod. proc. pen.

    Regolano il computo della prescrizione; la recidiva, se tenuta in considerazione, incide sul calcolo dei termini estendendo il periodo di estinzione del reato.

  • Sez. U., n. 5788 del 18/04/2019 (Halan Andriy)

    Giurisprudenza di riferimento secondo cui, nel giudizio abbreviato condizionato o con integrazione probatoria, la modifica dell'imputazione è ammessa solo per i fatti emergenti dall'istruttoria integrativa e nei limiti dell'art. 423; la modifica oltre tali limiti è causa di nullità.

Massime di principio

  • La tardiva contestazione di un'aggravante intervenuta dopo l'ammissione del giudizio abbreviato condizionato può determinare la nullità generale della sentenza, ma la nullità deve essere tempestivamente eccepita nei termini processuali (artt. 180 e 182 c.p.p.); se non eccepita, si perde il diritto di sollevare il vizio in Cassazione.
  • Nei giudizi abbreviati condizionati o con integrazione probatoria le modifiche dell'imputazione sono ammesse solo per fatti emergenti dall'istruttoria integrativa e nei limiti dell'art. 423 c.p.p.; ogni estensione non consentita è vulnerabile per nullità.
  • La recidiva, se efficacemente contestata e non tempestivamente impugnata dalla difesa, può essere tenuta in conto ai fini del calcolo della prescrizione e quindi ritardare l'estinzione del reato (artt. 157 e 161 c.p.p.).
  • Per la difesa: eccepire immediatamente in udienza qualsiasi violazione formale relativa alla contestazione dell'imputazione o delle circostanze aggravanti, per evitare la decadenza dal potersi avvalere di tale vizio in sede di legittimità.
  • Per l'accusa/giudice: rispettare i limiti delle modifiche dell'imputazione imposte per i procedimenti abbreviati condizionati e documentare chiaramente l'oggetto dell'integrazione istruttoria, per non incorrere in nullità.

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