Cassazione Penale, Sentenza n. 37843/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato la sentenza del G.i.p. che aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela in relazione al reato di minaccia aggravata (art. 612, 61 n.10 c.p.), qualificando però diversamente la condotta contestata dal Pubblico Ministero (che aveva richiesto il decreto penale per il reato procedibile d'ufficio di resistenza a pubblico ufficiale aggravata, artt. 336, 99 c.p.). Il ricorso deduceva che, in presenza di una richiesta di decreto penale contenente un'errata o diversa qualificazione giuridica del fatto, il giudice per le indagini preliminari è obbligato ai sensi dell'art. 459 c.p.p. a trasmettere gli atti al pubblico ministero e non può emettere sentenza ex art. 129 c.p.p. con riferimento al reato diversamente contestato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il G.i.p. abbia ecceduto i poteri e violato l'art. 459 c.p.p. confermando l'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui, di fronte a una richiesta di decreto penale con errata o diversa qualificazione, il giudice deve trasmettere gli atti al pubblico ministero. Ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 612 c.p.
Norma sostanziale che disciplina il reato di minaccia; qui rilevante perché il G.i.p. aveva qualificato la condotta come minaccia aggravata, procedimento che può richiedere la querela di parte.
art. 61 n. 10 c.p.
Circostanza aggravante richiamata dal G.i.p. nella qualificazione della condotta come minaccia aggravata.
art. 336 c.p.
Norma che disciplina la resistenza a pubblico ufficiale; rilevante perché il Pubblico Ministero aveva chiesto il decreto penale per questo reato, procedibile d'ufficio.
art. 99 c.p.
Norma sulla recidiva come circostanza aggravante, invocata dal Pubblico Ministero con riferimento alla resistenza a pubblico ufficiale.
art. 459 c.p.p.
Norma procedurale cui la Corte ha fatto riferimento: in caso di richiesta di decreto penale contenente un'errata o diversa qualificazione giuridica del fatto, il giudice per le indagini preliminari deve trasmettere gli atti al Pubblico Ministero e non può sostituirsi ad esso con una sentenza ex art. 129.
art. 129 c.p.p.
Dispositivo che autorizza il G.i.p. a pronunciare non doversi procedere o altre decisioni nell'ambito del decreto penale; la Corte ha chiarito che tale potere non può essere esercitato se la richiesta del PM contiene diversa o errata qualificazione del fatto, dovendosi invece trasmettere gli atti.
art. 649 c.p.p.
Norma che produce un effetto preclusivo se una sentenza non impugnata ha deciso la questione; la Corte ha richiamato il rischio che una sentenza emessa dal G.i.p. su reato diversamente contestato, se non impugnata, determini tale preclusione, motivo per cui la trasmissione al PM è preferibile.
Massime di principio
- Se il pubblico ministero richiede un decreto penale con una qualificazione del fatto diversa o errata rispetto a quella valutata dal giudice, il G.i.p. non può emettere sentenza ex art. 129 c.p.p. sul reato diversamente contestato, ma deve trasmettere gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 459 c.p.p.
- La trasmissione è richiesta anche quando la diversa qualificazione incide sulla procedibilità (es. reato procedibile d'ufficio vs reato perseguibile solo previa querela), perché il PM deve decidere sul prosieguo e sulla eventuale correzione dell'imputazione.
- Una sentenza del G.i.p. emessa contrariamente a questo principio può essere annullata per abnormità funzionale, poiché rischia di produrre effetti preclusivi (art. 649 c.p.p.) che impedirebbero il regolare esercizio dell'azione penale.
- Il rimedio a disposizione del pubblico ministero contro una decisione irregolare del G.i.p. è il ricorso per cassazione quando la sentenza eccede i poteri conferiti dalla legge.
- Nei casi analoghi è opportuno valutare tempestivamente la necessità di trasmettere gli atti o di chiedere la correzione della qualificazione giuridica prima che il G.i.p. adotti provvedimenti definitivi non impugnati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37722/2022 del 06/10/2022
- Sentenza penale · 6 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37723/2022 del 06/10/2022
- Sentenza penale · 6 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37724/2022 del 06/10/2022
- Sentenza penale · 6 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37726/2022 del 06/10/2022
- Sentenza penale · 6 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37727/2022 del 06/10/2022
- Sentenza penale · 6 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 37728/2022 del 06/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →