Sentenza n. 166/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione cautelare - del provvedimento datato 25.11.2025 emesso dal Questore della Provincia di Trieste di revoca del permesso di soggiorno rilasciato in favore di Azad Abul Kalam dalla Questura di Napoli; - di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale compresi: - il provvedimento della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, sportello unico per l'immigrazione, datato 24/10/2025, prot uscita n. 0427058 di revoca del modello 209 rilasciato in data 21/6/2024 in favore del cittadino straniero Azad Abul Kalam; - la nota prefettizia della Prefettura di Napoli prot. n. 377953 del 25/09/25, di comunicazione di avvio del procedimento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, unitamente alla revoca prefettizia del modello 209 e agli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno, adottata sul presupposto della revoca del modello 209 rilasciato nell'ambito della procedura di ingresso per lavoro, motivata dalla mancata verifica dei requisiti reddituali del datore di lavoro e dal richiamo all'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998. Ha dedotto: violazione degli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione effettiva dell'avvio dei procedimenti; erroneità dei presupposti; omessa valutazione delle sopravvenienze favorevoli e dei plurimi rapporti di lavoro regolarmente instaurati con diversi datori; carenza di istruttoria, contraddittorietà e insufficienza della motivazione; illegittimità derivata della revoca del permesso per i vizi della revoca del modello 209; violazione degli artt. 21-nonies e 21-quinquies l. n. 241/1990; violazione dei principi sul contrarius actus; tardività dell'esercizio del potere di ritiro; mancata dimostrazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni; mancata considerazione della posizione personale, della buona fede e dell'interesse alla conservazione del titolo. Il ricorrente ha inoltre contestato che la comunicazione di avvio fosse stata inviata a un indirizzo PEC riferibile al datore di lavoro e non a lui, senza alcun collegamento con la sua persona.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, rilevando anzitutto che la comunicazione di avvio del procedimento relativo alla revoca del modello 209 non era stata effettivamente portata a conoscenza del lavoratore, destinatario diretto degli effetti pregiudizievoli dei provvedimenti. L'omissione ha determinato una lesione sostanziale delle garanzie partecipative e ha inficiato sia la revoca prefettizia del modello 209 sia la successiva revoca del permesso di soggiorno. Il giudice ha inoltre ravvisato un deficit istruttorio e motivazionale, poiché l'amministrazione non aveva considerato la posizione individuale del ricorrente, il suo ingresso regolare e in buona fede, i plurimi rapporti di lavoro instaurati con diversi datori e il suo interesse attuale alla conservazione del titolo. La revoca è stata ricondotta più propriamente al genus dell'annullamento d'ufficio, essendo fondata sull'asserita originaria insussistenza dei requisiti reddituali del datore di lavoro. Ne è derivata la violazione dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990: l'amministrazione non aveva esplicitato l'interesse pubblico concreto e attuale, né lo aveva bilanciato con l'interesse del destinatario, e aveva esercitato il potere oltre il termine previsto dal comma 1. Non risultava inoltre accertata con sentenza passata in giudicato la falsità delle dichiarazioni o della documentazione, sicché non era applicabile l'eccezione temporale prevista dal comma 2-bis. Il richiamo all'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998 poteva giustificare il diniego originario nel procedimento di primo ingresso, ma non legittimava, da solo, il successivo ritiro di un titolo favorevole. Le spese sono state compensate, con condanna dell'amministrazione al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 7 e 8 l. 241/1990
La comunicazione di avvio deve essere effettiva nei confronti del soggetto destinatario diretto degli effetti pregiudizievoli del provvedimento; l'invio a un indirizzo riferibile al datore di lavoro, e non al lavoratore, non assolve la garanzia partecipativa.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Nel procedimento relativo al soggiorno devono essere valutate le sopravvenienze favorevoli e gli elementi inerenti alla posizione concreta dello straniero, compresi i rapporti di lavoro successivamente instaurati.
art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998
La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda
La disposizione può giustificare il diniego originario della domanda di visto, ma non legittima automaticamente il successivo ritiro di un titolo favorevole già rilasciato.
art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990
L'annullamento d'ufficio di un provvedimento favorevole richiede il rispetto del termine previsto, la motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale e il bilanciamento con l'interesse del destinatario.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
La deroga al limite temporale dell'annullamento d'ufficio non opera in assenza di un accertamento della falsità delle dichiarazioni o della documentazione con sentenza passata in giudicato.
art. 21-quinquies l. 241/1990
La revoca, ove effettivamente configurabile, presuppone l'individuazione di sopravvenienze o una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e, nei casi previsti, la corresponsione dell'indennizzo; nel caso concreto, tuttavia, il ritiro è stato ricondotto all'annullamento d'ufficio.
art. 60 c.p.a.
Ricorrendone i presupposti e sentite le parti, il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Anche con compensazione delle spese, l'amministrazione soccombente deve rimborsare al ricorrente il contributo unificato versato.
Massime di principio
- La comunicazione di avvio del procedimento deve essere portata effettivamente nella sfera di conoscibilità del soggetto cui sono direttamente destinati gli effetti pregiudizievoli del provvedimento; l'invio a un recapito riferibile a un diverso soggetto, quale il datore di lavoro, non soddisfa gli artt. 7 e 8 l. 241/1990 nei confronti del lavoratore straniero.
- Quando il ritiro del permesso di soggiorno è fondato sull'originaria insussistenza dei presupposti per il suo rilascio, esso ha natura sostanziale di annullamento d'ufficio e non di revoca, con conseguente applicazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990.
- L'annullamento d'ufficio di un titolo favorevole richiede una motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale al ritiro e sul bilanciamento con l'interesse del destinatario; il mero ripristino astratto della legalità non è sufficiente.
- Il richiamo alla falsità della documentazione o delle attestazioni può consentire il diniego originario della domanda di visto, ma non giustifica automaticamente il ritiro tardivo di un titolo già rilasciato; la deroga al limite temporale dell'annullamento d'ufficio presuppone l'accertamento della falsità con sentenza passata in giudicato, secondo quanto ritenuto nella decisione.
- Nel procedimento di ritiro di titoli relativi al soggiorno devono essere considerati la posizione personale dello straniero, il suo ingresso regolare e in buona fede, i rapporti di lavoro successivamente instaurati e l'interesse attuale alla conservazione del titolo; la loro omissione integra un deficit istruttorio e motivazionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1022/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1023/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1024/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1025/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1026/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1027/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →