Sentenza n. 4308/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento della Prefettura di Napoli del 04/09/2025 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato P-NA/L/Q/2022/126954 rilasciato in data 01/07/2022, notificato al domicilio digitale eletto in data 04/09/2025 e di ogni atto presupposto, connesso, e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato al ricorrente e diniego della possibilità di subentro di un nuovo datore di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, adottata dopo l’assenza e l’irreperibilità del datore di lavoro originario alla convocazione presso lo Sportello unico per l’immigrazione. Ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, l’irragionevolezza e la violazione del principio di proporzionalità, del favor lavoratoris e delle circolari ministeriali. Ha evidenziato di essere entrato regolarmente in Italia sulla base di un nulla osta efficace, di avere trovato medio tempore un’occupazione con altro datore di lavoro, tuttora in essere, e di avere prodotto tale documentazione nel procedimento, chiedendo il subentro del nuovo datore o il rilascio di un titolo di soggiorno per attesa occupazione. Secondo il ricorrente, non potevano essergli imputate le omissioni del datore di lavoro originario, anche considerando il ritardo dell’Amministrazione nella convocazione e nelle verifiche successive all’ingresso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Ha ritenuto che, quando il cittadino straniero sia entrato regolarmente in Italia sulla base di un nulla osta efficace, abbia agito in buona fede e abbia instaurato un rapporto di lavoro con altro datore durante la validità del nulla osta, si determini una situazione soggettiva meritevole di tutela. L’Amministrazione non può applicare automaticamente la revoca per l’assenza del datore originario e per le carenze documentali a questo imputabili, ma deve considerare la posizione del lavoratore, il nuovo rapporto di lavoro documentato, il suo inserimento economico e sociale e il ritardo nella convocazione. La Prefettura avrebbe dovuto effettuare un concreto bilanciamento degli interessi e valutare la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno alla luce del nuovo rapporto lavorativo, anziché negare meccanicamente il subentro o altra soluzione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
art. 44 d.l. 73/2022
Richiamato nel provvedimento impugnato con riferimento alla documentazione di asseverazione richiesta; il TAR non ne svolge una specifica interpretazione.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato non può essere applicata in modo automatico per l’assenza o l’irreperibilità del datore di lavoro originario quando il lavoratore straniero sia entrato regolarmente in Italia sulla base di un nulla osta efficace, abbia agito in buona fede e abbia successivamente instaurato un rapporto di lavoro con altro datore.
- In presenza di un nuovo rapporto di lavoro documentato e comunicato nel procedimento, l’Amministrazione deve effettuare un concreto bilanciamento degli interessi e valutare la possibilità di regolarizzare la posizione del lavoratore mediante il subentro del nuovo datore o il rilascio di un titolo di soggiorno coerente con la nuova occupazione.
- Le omissioni o irregolarità imputabili al datore di lavoro originario non possono essere automaticamente poste a carico del lavoratore straniero che abbia fatto legittimo affidamento sull’efficacia del nulla osta e abbia dimostrato la propria buona fede.
- Nella valutazione della posizione del lavoratore straniero assumono rilievo il ritardo dell’Amministrazione nella convocazione e nelle verifiche, nonché il positivo inserimento del lavoratore nella vita economica e sociale; tali elementi impongono una decisione proporzionata e ragionevole.
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