Cassazione Penale, Sentenza n. 25023/2026 del 03/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (autorità requirente)
La controversia
La vicenda riguarda l'esecuzione di due mandati di arresto europeo emessi da autorità straniere nei confronti di un soggetto detenuto in Italia: uno della Germania per una serie di furti aggravati, tentato furto aggravato in concorso e furti organizzati ai danni di istituti bancari, sportelli ATM e stazioni di servizio; uno dell'Austria per furto aggravato mediante effrazione commesso in più episodi. La Corte di appello, dopo un precedente annullamento con rinvio, ha disposto la consegna all'Autorità giudiziaria tedesca in via prioritaria. La difesa ha proposto ricorso per cassazione lamentando, in sintesi, che la Corte territoriale: a) avrebbe violato l'art. 9, comma 2, l. n. 69/2005, poiché il detenuto non presentava un reale pericolo di fuga e la sua attuale detenzione in Italia avrebbe già soddisfatto l'esigenza cautelare sottesa ai MAE; b) avrebbe violato l'art. 24, comma 1, l. n. 69/2005, perché non avrebbe disposto il rinvio della consegna nonostante in Italia vi fosse un procedimento/pena da eseguire per fatti diversi; c) avrebbe errato nel bilanciamento comparativo tra interesse interno ed esigenze di consegna, anche sulla base di una ritenuta superiore gravità dei reati esteri e di un confronto edittale tra gli ordinamenti italiano, tedesco e austriaco. La difesa sosteneva inoltre che la pena residua da eseguire in Italia, da scontare in carcere, avrebbe reso inutile il rinvio della consegna e avrebbe evitato una mera afflizione incompatibile con la funzione rieducativa della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso perché infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello nel valutare comparativamente le esigenze interne e quelle connesse all'esecuzione dei mandati di arresto europeo, evidenziando la gravità, la pluralità degli episodi e la dimensione transnazionale dei fatti oggetto dei MAE, rispetto a un fatto interno ritenuto meno grave. Ha considerato legittimo e non sindacabile in sede di legittimità il giudizio di prevalenza dell'interesse alla celebrazione dei processi in Germania e Austria. Ha inoltre precisato che il richiamo al pericolo di fuga non era decisivo, poiché il MAE processuale mira a ottenere la consegna per sottoporre la persona a processo, mentre il rinvio della consegna ex art. 24 l. n. 69/2005 è oggetto di una valutazione di opportunità. La Corte ha infine osservato che la rinuncia dell'imputato a misure alternative è revocabile e dunque non può incidere stabilmente sulla comparazione richiesta. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 6 l. n. 69/2005
richiamato come base normativa per la decisione di consegna in esecuzione del mandato di arresto europeo
art. 7 l. n. 69/2005
richiamato come base normativa per la decisione di consegna in esecuzione del mandato di arresto europeo
art. 9, comma 2, l. n. 69/2005
invocato dalla difesa in relazione al pericolo di fuga e alle esigenze cautelari; la Corte ne ha ritenuto irrilevante la deduzione ai fini della comparazione sul rinvio della consegna
art. 17 l. n. 69/2005
richiamato come base normativa per la decisione di consegna in esecuzione del mandato di arresto europeo
art. 20 l. n. 69/2005
indicato come parametro di valutazione per la facoltà di rinvio della consegna, insieme ad altri criteri pertinenti
art. 24, comma 1, l. n. 69/2005
norma che attribuisce alla Corte di appello la facoltà di rinviare la consegna per consentire la celebrazione di un procedimento penale in Italia o l'esecuzione di una pena per reato diverso
art. 625, secondo comma, c.p.
richiamato dalla difesa nel confronto con le fattispecie estere di furto aggravato
artt. 242, 243 e 244 c.p. tedesco
richiamati dalla difesa nel confronto edittale con il furto aggravato italiano
art. 130 c.p. austriaco
richiamato dalla difesa nel confronto edittale con il furto aggravato italiano
art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel mandato di arresto europeo, la facoltà della Corte di appello di rinviare la consegna per consentire il procedimento o l'esecuzione della pena in Italia è discrezionale e richiede una valutazione di opportunità fondata su più parametri, tra cui gravità dei reati, data di consumazione, stato della restrizione, complessità e fase dei procedimenti, definitività di eventuali decisioni e entità della pena da eseguire.
- La valutazione sulla prevalenza dell'interesse alla consegna rispetto all'interesse interno, se sorretta da motivazione logica e coerente, è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione.
- Nel bilanciamento tra esigenze interne e MAE, è legittimo attribuire rilievo alla natura, gravità e dimensione transnazionale dei fatti oggetto del mandato, anche quando il soggetto debba ancora eseguire in Italia una pena per fatti diversi.
- Il pericolo di fuga non è il criterio decisivo per negare o rinviare la consegna quando si discute della finalità processuale del MAE; tale profilo attiene piuttosto alle misure cautelari.
- La rinuncia del condannato a misure alternative alla detenzione non costituisce elemento stabile e determinante ai fini della comparazione ex art. 24 l. n. 69/2005, perché può essere revocata e non offre una garanzia definitiva sulla modalità di esecuzione della pena.
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