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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21645/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Fabio Pistis ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva condannato per vari reati di bancarotta (fraudolenta patrimoniale, distrattiva, documentale e altri capi), deducendo cinque motivi: (1) illegittima qualificazione e motivazione rispetto a prelievi per complessivi euro 25.664,68 ritenuti distrattivi, contestando che tali somme fossero compensi dovuti in forza di delibere assembleari (2006/2007); (2) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del dolo per la bancarotta patrimoniale e per la distrazione di beni aziendali (telefoni, chiavette), invocando il principio del favor rei; (3) errata qualificazione del fatto (avrebbe dovuto configurarsi bancarotta preferenziale e non distrattiva); (4) vizi di motivazione circa la bancarotta documentale, sostenendo che la contabilità informatica era completa e non consegnata al curatore; (5) errata qualificazione del capo relativo alla documentazione contabile (art. 216 co.1 n.2 L.F.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha ritenuto fondati i primi due motivi nella parte relativa alla bancarotta fraudolenta patrimoniale contestata al capo b) (i prelievi per euro 25.664,68) e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a quel capo, con rinvio per nuovo esame al giudice di merito. Il resto del ricorso è stato rigettato: sono state confermate le altre condanne (tra cui la bancarotta per distrazione di beni aziendali in relazione ai telefoni/chiavette e la bancarotta documentale "generica"), nonché la valutazione sul dolo generico per la documentale, stante la condotta ostativa del ricorrente (tenuta oscura della contabilità cartacea, mancata consegna/chiavi della contabilità informatica e rifiuto di chiarimenti al curatore). Inoltre la Corte ha rilevato l'errore della Corte d'appello nel basare l'esclusiva legittimità dei prelievi sul dato formale della contabilizzazione, senza considerare che le delibere assembleari riconoscevano compensi fin dal 2007 e che i prelievi erano complessivamente inferiori ai compensi deliberati; tale questione dovrà essere chiarita nel nuovo giudizio. Pertanto: annullamento limitato e rinvio per il capo b); conferma delle rimanenti statuizioni.

Norme richiamate

  • art. 216 co. 1 L.F. (Legge Fallimentare)

    Norma centrale per la fattispecie di bancarotta (fraudolenta patrimoniale, distrattiva, documentale): usata per contestare e valutare le varie forme di bancarotta; la Cassazione ha interpretato che la qualificazione della condotta dipende dalla sostanza (effettivo diritto al compenso, modalità di prelievo, resa della contabilità) e non solo da annotazioni contabili formali

  • art. 216 co. 1 n.1 L.F.

    Riferimento specifico per la bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione di denaro o beni): richiede dolo generico consistente nella volontà di dare al patrimonio una destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori; la Corte ha confermato l'applicabilità per alcuni fatti ma ha annullato la pronuncia relativa ai prelievi contestati in presenza di delibere che legittimavano compensi

  • art. 216 co. 1 n.2 L.F.

    Riguarda la sottrazione o mancanza della documentazione contabile; la Corte ha ritenuto correttamente integrata la bancarotta documentale 'generica' dato l'atteggiamento ostruzionistico e la documentazione cartacea tenuta in modo da renderne difficile la ricostruzione, nonostante l'esistenza di contabilità informatica non consegnata

  • art. 42 cod. pen.

    Norma relativa alla continuazione e alle circostanze; citata in relazione alla valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti e della recidiva e agli aspetti soggettivi rilevanti per la determinazione della pena

  • art. 99 co. 2 cod. pen.

    Norma sulla recidiva infra-quinquennale: la Corte d'appello aveva rideterminato la recidiva come infra-quinquennale, richiamata nel quadro della riforma della pena

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dalla difesa nei motivi (sul contenuto e sui vizi della motivazione); la Cassazione ha esaminato le doglianze di motivazione e le ha valutate in parte fondate (sulla qualificazione dei prelievi) e in parte infondate (sulla documentale e sulla distrazione)

Massime di principio

  • Quando esistono delibere assembleari che attribuiscono compensi all'amministratore, il giudice deve valutare la sostanza del diritto e non basarsi esclusivamente sulle diciture contabili; annotazioni formali come 'prelevamenti del titolare' non escludono che si tratti di emolumenti dovuti se il titolo assembleare è valido e i prelievi rientrano negli importi deliberati
  • Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione) non è necessaria la prova di un nesso causale diretto con il fallimento né la consapevolezza dello stato di insolvenza: è sufficiente il dolo generico consistente nella volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa dalla funzione di garanzia verso i creditori
  • La distinzione tra bancarotta distrattiva e preferenziale dipende dall'effetto sostanziale della condotta (lesione del patrimonio sociale vs. comportamento che violi la par condicio creditorum); la qualificazione non può fondarsi solo su argomentazioni formali ma richiede accertamento del concreto danno o della destinazione delle somme
  • Quanto alla bancarotta documentale, la responsabilità può essere affermata quando la documentazione viene tenuta in modo da rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione della vita e del patrimonio sociale, e quando l'imprenditore si sottrae ripetutamente alle richieste del curatore (la mera esistenza di una contabilità informatica non consegnata non esclude il reato se vi è comportamento ostruzionistico)
  • In fase di impugnazione in cassazione, errori di valutazione probatoria che incidono sulla qualificazione giuridica di specifici comportamenti possono determinare annullamento limitato e rinvio per nuovo esame; pertanto, in casi analoghi si può ottenere una rivedibilità della posizione quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su argomentazioni formali contraddette da elementi di fatto (es. delibere, importi complessivi deliberati)
  • È essenziale documentare e conservare chiaramente i titoli che giustificano prelievi o trasferimenti (delibere, liquidazioni, quietanze) e collaborare con il curatore fallimentare: la mancata consegna di chiavi o stampe della contabilità informatica e il rifiuto di chiarimenti aumentano il rischio di responsabilità per bancarotta documentale

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