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Sentenza

Sentenza n. 4543/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.4675/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202601672

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza n. 4675/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a riconoscere euro 1.000 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata, deducendo che il Ministero non aveva corrisposto quanto dovuto. Ha domandato l'ordine di pagamento di euro 1.000, le penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito per resistere.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e dichiarato l'inottemperanza del Ministero. Ha assegnato all'Amministrazione 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per pagare le somme riconosciute dal titolo, detratti gli eventuali pagamenti già effettuati. Il conteggio degli interessi prodotto dalla creditrice non vincola il Ministero: capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi devono essere verificati in base al titolo e alla legge, inclusi gli artt. 1282 ss. c.c.; sono inoltre dovuti gli ulteriori accessori legittimamente spettanti e gli interessi legali maturati dopo il deposito del ricorso. Ha invece negato le astreintes richieste, perché l'esiguità del debito le renderebbe eccessivamente afflittive e quindi manifestamente inique. Per l'eventuale inutile decorso del termine ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza della creditrice; il commissario dovrà eseguire l'incarico entro i successivi 60 giorni e determinare definitivamente il dovuto, adottando gli atti necessari, senza compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dal momento che la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per dare esecuzione a un titolo giudiziale passato in giudicato che riconosce la pretesa del creditore; nel caso concreto la documentazione del credito non è stata adeguatamente contestata dall'Amministrazione.

  • artt. 1282 ss. c.c.

    l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).

    L'ottemperanza non attribuisce autonomamente il credito, ma ne consente il soddisfacimento secondo il titolo e la legge; pertanto il conteggio del creditore non vincola l'Amministrazione per il capitale residuo e gli interessi, la cui misura e decorrenza devono essere verificate.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art.14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669 convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n.30, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

    Per avviare il recupero coattivo di somme dovute in forza di un titolo esecutivo nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    mentre non sono dovute le somme di cui alla lettera b) dal momento che è escluso l'uso delle astreintes di cui all’art.114, comma 4 lett.e) c.p.a. laddove ciò risulti “manifestamente iniquo” ovvero sussistano “altre ragioni ostative” come appunto nella fattispecie in cui l'esiguità del debito è tale da far apparire l'invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva;

    La penalità di mora può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; in particolare, l'esiguità del debito può rendere l'astreinte eccessivamente afflittiva.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.

    Le spese processuali possono essere distratte in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Le spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.

    Il giudice dispone la distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario anche in applicazione delle disposizioni del codice del processo amministrativo richiamate.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6-bis.1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

    La condanna alle spese comprende il contributo unificato solo se dovuto nel giudizio, oltre ai compensi e ai relativi accessori liquidati.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza ha funzione satisfattiva del diritto riconosciuto nel titolo e non costitutiva del credito: l'Amministrazione deve eseguire quanto statuito, ma l'importo effettivamente residuo e gli interessi vanno determinati secondo il titolo e le norme applicabili, senza che il conteggio del creditore sia di per sé vincolante.
  • L'astreinte richiesta in sede di ottemperanza può essere esclusa quando ricorra manifesta iniquità o altra ragione ostativa; l'esiguità del debito può rendere la penalità di mora eccessivamente afflittiva.
  • Per l'eventuale recupero coattivo di somme dovute dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici non economici deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può assegnare un termine per adempiere e nominare un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo la scadenza del termine e incaricato di determinare il residuo dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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