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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17713/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso il decreto che ha rigettato l'istanza di revoca della misura di prevenzione patrimoniale applicata al ricorrente (terzo interveniente nel procedimento a carico di Giacalone Giuseppe). Il ricorrente deduceva violazione del principio di legalità alla luce delle pronunce sovranazionali e costituzionali (Corte EDU De Tommaso, Corte costituzionale n.24/2019) e della giurisprudenza delle Sezioni Unite, sostenendo che l'assoluzione dal reato di associazione mafiosa dovesse incidere sulla qualificazione della pericolosità e quindi imporre la revoca della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le pronunce citate (De Tommaso e Corte Costituzionale n.24/2019) hanno inciso sulla disciplina relativa alla pericolosità generica e non hanno modificato la base legale applicabile alla pericolosità qualificata sulla quale si è fondato il giudicato. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la giurisprudenza delle Sezioni Unite, pur orientativa, non ha valore abrogativo e non può, di per sé, incidere sui giudicati; quando vi sia una modificazione dei parametri di legalità rilevante per il giudicato, lo strumento corretto è la revocazione (come indicato dalla giurisprudenza di legittimità). Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159/2011, art. 1 lett. a)

    Norma che definisce la pericolosità generica. La Corte EDU ha ritenuto la relativa formulazione indeterminata, ma tale censura riguarda la pericolosità generica e non la pericolosità qualificata su cui si è basata la misura impugnata.

  • Corte EDU, De Tommaso c. Italia (22/02/2017)

    La Corte EDU ha ritenuto incompatibile con la Convenzione la disciplina relativa alla pericolosità generica (art.1 lett. a) d.lgs. 159/2011) per indeterminatezza. Secondo la Cassazione, tale pronuncia non incide sulla disciplina della pericolosità qualificata che ha sorretto il giudicato.

  • Corte costituzionale, sent. n.24/2019

    Pronuncia costituzionale richiamata dal ricorrente; secondo la Cassazione non ha modificato la base legale della confisca di prevenzione correlata alla pericolosità qualificata e quindi non determina l'annullamento del giudicato.

  • Corte costituzionale, sent. n.230/2012

    Ribadisce che la giurisprudenza, anche delle Sezioni Unite, non ha valore normativo abrogativo: per incidere sul giudicato è necessaria una vicenda modificativa con valore di legge (o pronuncia del giudice delle leggi).

  • Sezioni Unite della Corte di Cassazione (es. Gattuso; Sez. U sentenze di orientamento)

    La giurisprudenza delle Sezioni Unite ha valore conformativo ma non normativo; non è di per sé idonea a 'porre nel nulla' il giudicato stabilito su basi normative immutate.

  • Sezioni Unite, sentenza del 16/12/2021 (Fiorentino) - giurisprudenza

    Richiamata per l'orientamento secondo cui la revocazione è lo strumento adeguato quando sopravvenga una modifica dei parametri di legalità derivante da pronunce della Corte costituzionale o di corti sovranazionali.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma procedurale che dispone le conseguenze in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e comminazione di somma alla Cassa delle ammende; applicata per liquidare € 3.000,00.

  • Costituzione, art. 25, 2° co. e art. 101, 2° co.

    Richiamati nel ragionamento costituzionale: la riserva di legge in materia penale e il principio di separazione dei poteri implicano che il giudice sia soggetto alla legge e che la giurisprudenza non possa sostituirsi al legislatore nel creare effetti abrogativi sul giudicato.

Massime di principio

  • Per ottenere la riforma di un giudicato fondato su una misura di prevenzione in conseguenza di nuove pronunce costituzionali o sovranazionali, lo strumento corretto è in generale la revocazione (non il ricorso per cassazione), quando la pronuncia sopravvenuta modifica 'la base legale' del giudicato.
  • La distinzione tra pericolosità generica e pericolosità qualificata è cruciale: le pronunce che incidono sulla regolazione della pericolosità generica non necessariamente incidono sulle misure fondate su pericolosità qualificata.
  • La giurisprudenza delle Sezioni Unite, pur vincolante come orientamento, non ha valore normativo abrogativo e quindi non può da sola annullare giudicati stabiliti salvo che non intervenga un mutamento normativo o una pronuncia del giudice delle leggi.
  • Prima di impugnare in cassazione una decisione su misure di prevenzione per ragioni di illegittimità derivante da evoluzioni giurisprudenziali, valutare se le pronunce sopravvenute incidono direttamente sulla base legale applicata al caso concreto; in caso contrario il ricorso sarà probabilmente dichiarato inammissibile.
  • Chi propone un rimedio giurisdizionale deve predisporre la strategia processuale corretta (revocazione vs ricorso) e documentare in modo chiaro e specifico in che senso la pronuncia sopravvenuta abbia modificato le 'regole del gioco' rilevanti per il giudicato.

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