Sentenza del 20/01/2017 n. 1517 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il diniego di definizione agevolata della lite pendente relativa a una cartella di pagamento impugnata nel giudizio n. 963/04 davanti alla C.T.P. di La Spezia. La contribuente contestava il diniego di condono, in particolare quanto alle sanzioni; l’imposta non versata era pari a 14.236,65 euro, oltre interessi legali e sanzioni. La C.T.P. aveva accolto il ricorso limitatamente alle sanzioni, mentre l’Agenzia aveva impugnato tale decisione sostenendo che l’inammissibilità della definizione relativa al tributo si estendesse anche alle sanzioni. Dopo la riforma della decisione da parte della C.T.R. della Liguria, G.A.M. e F.C. hanno proposto ricorso per cassazione, senza indicare uno specifico motivo previsto dall’art. 360 c.p.c. né formulare il quesito di diritto o la sintesi richiesta per i vizi motivazionali.
La decisione
La C.T.P. di La Spezia aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente, dichiarando dovuta l’imposta di 14.236,65 euro, oltre interessi legali e sanzioni calcolate ai sensi dell’art. 16, comma 1, n. 3, della L. n. 289/2002, ma accogliendo la contestazione sul diniego di condono delle sanzioni. La C.T.R. della Liguria, con sentenza n. 67 depositata il 27 aprile 2009, aveva accolto l’appello dell’Agenzia e riformato la decisione, ritenendo che l’inammissibilità della definizione per il tributo si estendesse alle sanzioni. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di G.A.M. e F.C., perché non erano stati formulati motivi specifici ai sensi dell’art. 360 c.p.c. né, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, il quesito di diritto o il momento di sintesi richiesti dall’art. 366-bis c.p.c. Non ha deciso nel merito la questione del condono; non ha disposto sulle spese, data l’assenza di difese dell’Agenzia.
Norme richiamate
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto non è prospettato alcuno dei motivi previsti dall'art. 360 c.p.c. e non risulta altresì formulato nè un quesito di diritto, nè un momento di sintesi o riepilogo, in forza della duplice previsione di cui all'art. 366 bis c.p.c., applicabile nella specie ratione temporis per essere stata la sentenza impugnata depositata il 27 aprile 2009.
Il ricorso per cassazione deve dedurre almeno uno dei motivi tassativamente previsti dall’art. 360 c.p.c.; la mera esposizione di critiche alla sentenza, senza una specifica censura riconducibile a tali motivi, comporta l’inammissibilità.
Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel periodo di vigenza dell'art. 366 bis c.p.c., il motivo di ricorso per cassazione deve in ogni caso concludersi con la formulazione di un quesito di diritto idoneo, cioè tale da integrare il punto di congiunzione tra l'enunciazione del principio giuridico generale richiamato e la soluzione del caso specifico.
Per i ricorsi soggetti ratione temporis all’art. 366-bis c.p.c., ciascun motivo doveva concludersi con un quesito di diritto che collegasse il principio invocato alla soluzione del caso concreto. Se si denunciava un vizio motivazionale, occorreva inoltre una sintesi autonoma e immediatamente comprensibile del fatto controverso o della carenza motivazionale e della sua rilevanza decisiva.
Massime di principio
- Prima di proporre ricorso per cassazione, occorre ricondurre ogni censura a uno specifico motivo previsto dall’art. 360 c.p.c.; contestazioni generiche o considerazioni critiche non bastano.
- La disciplina processuale applicabile si individua anche in base alla data di deposito della sentenza impugnata: per una decisione depositata il 27 aprile 2009 si applicava ratione temporis l’art. 366-bis c.p.c.
- Quando è applicabile l’art. 366-bis c.p.c., il quesito di diritto deve collegare la regola giuridica proposta alla concreta vicenda; per il vizio di motivazione è necessaria anche una sintesi finale autonoma che identifichi il fatto controverso o la lacuna denunciata e la sua decisività.
- Una pronuncia di inammissibilità per difetti di formulazione del ricorso non decide nel merito la controversia sostanziale: in questo caso la Cassazione non ha stabilito se il diniego di definizione agevolata dovesse estendersi alle sanzioni.
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