Cassazione Penale, Sentenza n. 16541/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava per violazione degli artt. 420-bis e 420-quater in relazione all'art. 604, comma 5-bis c.p.p., sostenendo che il processo di primo grado era stato celebrato nonostante fosse stato dichiarato irreperibile con decreto del 02/02/2017; la Corte di appello aveva ritenuto che l'imputato fosse comunque venuto a conoscenza del processo avendo negli atti una cartolina di avviso di ricevimento di una raccomandata ritirata dalla suocera il 06/09/2017. Il ricorrente deduceva che la notifica successiva al decreto di irreperibilità presso l'ultima residenza non possa comprovare la conoscenza del processo e che la celebrazione del processo non sospeso determini la nullità assoluta della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto non dimostrata la conoscenza del processo da parte dell'imputato e che, nonostante la dichiarazione di irreperibilità emersa nel 2017, il giudice di primo grado non sospendesse il processo come previsto dall'art. 420-quater. Ha dichiarato che la celebrazione del processo in presenza di irreperibilità determina la nullità della sentenza (nullità assoluta) ai sensi dell'art. 604, comma 5-bis c.p.p., ha annullato senza rinvio la sentenza d'appello e ha altresì annullato la sentenza di primo grado con rinvio al Tribunale di Pavia per nuovo giudizio. Ha altresì richiamato l'obbligo del giudice del rinvio di verificare la presenza della querela, alla luce della modificazione operata dalla legge n. 150/2022 (D.Lvo n.150/2022), e, in caso di sua assenza, di attendere i termini di legge per la presentazione della querela.
Norme richiamate
art. 420-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata nel motivo come parte del regime sulla contumacia/irreperibilità; la Corte osserva che la disciplina sulla contumacia non può sostituire la specifica tutela prevista per l'imputato irreperibile.
art. 420-quater cod. proc. pen.
Imposta l'obbligo di sospensione del processo ove emerga l'irreperibilità dell'imputato; la Corte rileva che l'accertata irreperibilità del ricorrente avrebbe dovuto condurre alla sospensione del processo.
art. 604, comma 5-bis cod. proc. pen.
"nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-quater, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice di appello annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado"
La Corte interpreta questa disposizione nel senso che la celebrazione del processo nonostante l'irreperibilità determina una nullità di carattere "assoluto" (rilevabile d'ufficio) della sentenza, imponendo l'annullamento e il rinvio.
art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
Consente la notifica al difensore; la Corte rileva che la notifica al domicilio del difensore è formalmente corretta, ma che tale notifica non supplisce alla sospensione dovuta al verificarsi dell'irreperibilità: la citazione "sostitutiva" al difensore si rende inidonea quando operi la disciplina dell'irreperibilità.
art. 179, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Riferita dalla Corte per spiegare che la citazione "sostitutiva" al difensore, in presenza di irreperibilità, deve considerarsi sostanzialmente omessa, con conseguente nullità.
Legge n. 150/2022 (D.Lvo n.150/2022)
Ha modificato la perseguibilità del reato contestato rendendolo procedibile a querela della persona offesa; la Corte dispone che il giudice del rinvio verifichi l'eventuale presenza di querela e, in mancanza, attenda i termini previsti dall'art. 85 del decreto per consentire la presentazione della querela.
art. 85 del D.Lvo n. 150/2022
"Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato"
Stabilisce la decorrenza del termine per la querela per i reati commessi prima dell'entrata in vigore della riforma; la Corte ordina al giudice del rinvio di applicare tale regola verificando la situazione specifica.
Massime di principio
- Se l'imputato è dichiarato irreperibile durante il processo, il giudice deve sospendere il procedimento ai sensi dell'art. 420-quater: la prosecuzione del processo determina la nullità assoluta della sentenza.
- La notifica successiva al decreto di irreperibilità, anche se effettuata al difensore o a terzi (es. suocera), non vale automaticamente a provare la conoscenza del processo da parte dell'imputato; è necessario dimostrare la effettiva conoscenza o l'assenza di irreperibilità al momento delle notifiche.
- La nullità prevista dall'art. 604, comma 5-bis, ha natura assoluta e può essere rilevata d'ufficio in ogni grado; pertanto la Cassazione può annullare anche oltre la mera sussistenza di vizi formali.
- La notifica al difensore (art. 161 co.4) è valida in condizioni ordinarie, ma se sorge l'irreperibilità la citazione "sostitutiva" perde efficacia sostanziale e può essere considerata omessa (art. 179 co.1 lett. b)).
- Quando la perseguibilità del reato cambia (es. diventa perseguibile a querela), il giudice di rinvio deve verificare la presenza della querela o rispettare i termini speciali di cui all'art. 85 del D.Lvo n.150/2022 prima di riavviare il processo.
- In casi simili conviene documentare la effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato (comunicazioni dirette, prove di ricezione personali), perché le notifiche a terzi o al difensore possono non essere sufficienti se è emersa irreperibilità.
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