Cassazione Penale, Sentenza n. 22565/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 186, comma 2 lett. c) e 2-bis cod. strada, sostenendo l'inosservanza dell'art. 159 cod. pen. e contestando il calcolo delle sospensioni del termine di prescrizione operato dalla Corte d'appello. In particolare deduceva che il rinvio dell'udienza del 23/2/2018 per legittimo impedimento del difensore determina sospensione della prescrizione limitata a 60 giorni secondo le Sezioni Unite (Sez. U, n. 4909/2014 dep. 02/02/2015) e che andavano conteggiati correttamente anche i periodi di astensione degli avvocati (23/11/2018-29/5/2019). Sosteneva che, tenute conto delle sospensioni contestate, si era raggiunto il termine massimo quinquennale di prescrizione dalla consumazione del reato (16/7/2016) e chiedeva la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, nonché la pronuncia d'ufficio da parte della Corte di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato risultava estinto per prescrizione. La Corte ha ritenuto corrette le censure relative al computo delle sospensioni (in particolare il limite di 60 giorni per il legittimo impedimento del difensore e i periodi di astensione), e ha ritenuto sussistere la possibilità di rilevare d'ufficio l'estinzione per prescrizione. Ha inoltre revocato la sanzione amministrativa accessoria consistente nella revoca della patente di guida e disposto la comunicazione al Prefetto di Salerno a cura dell'ufficio di merito.
Norme richiamate
art. 186, comma 2 lett. c) e 2-bis cod. strada
Norma che definisce il reato contestato (guida in stato di alterazione per sostanze o per alcool secondo le specifiche del codice della strada); qui citata per identificare il titolo di reato la cui prescrizione è stata valutata.
art. 159 cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in ordine alla disciplina della estinzione del reato per prescrizione e al dovere di osservare le regole di computo; dalla motivazione emerge la contestazione del calcolo delle sospensioni in violazione di tale previsione.
Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014 (dep. 02/02/2015), Rv. 262913 - 01
Decisione delle Sezioni Unite che stabilisce che il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore dovuto a contemporaneo impegno professionale determina la sospensione del corso della prescrizione fino a un termine massimo di 60 giorni; principio applicato per il corretto computo delle sospensioni.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Previsione sull'assoluzione di merito quando ricorra manifesta insussistenza del fatto o estraneità dell'imputato; la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per una pronuncia assolutoria ai sensi di tale disposizione.
Termine massimo di prescrizione (quinquennale) relativo al reato contestato
Dalla motivazione emerge che, per il reato contestato, è stato valutato il decorso del termine massimo di prescrizione di cinque anni dalla consumazione, considerati i periodi di sospensione rilevati.
Massime di principio
- Il calcolo della prescrizione richiede attenzione alle sospensioni previste dalla giurisprudenza: il legittimo impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale sospende la prescrizione ma, secondo le Sezioni Unite, con limite massimo di 60 giorni.
- I periodi di astensione dalle udienze proclamati dagli ordini forensi incidono sul computo della prescrizione e devono essere conteggiati come sospensioni effettive.
- Il deposito della motivazione e gli eventuali riti procedurali che determinano sospensioni devono essere computati correttamente: errori nel calcolo possono rendere estinto il reato per prescrizione.
- La Corte di legittimità può rilevare d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione quando il termine è spirato e l'impugnazione non presenti vizi di ammissibilità tali da precludere la verifica.
- Quando il reato è estinto per prescrizione, le pronunce devono anche adeguare le conseguenze amministrative accessorie (ad esempio revoca della revoca della patente) se originariamente comminate.
- L'annullamento senza rinvio è possibile se la Corte ritiene che non vi siano profili da rinnovare in merito e che la prescrizione sia già intervenuta; tuttavia, la valutazione della manifesta insussistenza del fatto è distinta e non può sostituire la declaratoria di prescrizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22437/2022 del 09/06/2022
- Sentenza penale · 9 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22438/2022 del 09/06/2022
- Sentenza penale · 9 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22439/2022 del 09/06/2022
- Sentenza penale · 9 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22440/2022 del 09/06/2022
- Sentenza penale · 9 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22443/2022 del 09/06/2022
- Sentenza penale · 9 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22444/2022 del 09/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →