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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16032/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

Un avvocato ha chiesto davanti al Tribunale la liquidazione del compenso per il patrocinio prestato in favore di un cliente in una procedura di espropriazione immobiliare, nella successiva opposizione al pignoramento e in un procedimento di reclamo. Il cliente ha contestato la pretesa, sostenendo in particolare che: per la fase esecutiva l'originaria difesa era cessata perché il mandato era stato revocato e sostituito da altro difensore; non poteva quindi essergli addebitato il compenso per attività successive alla sostituzione; nel giudizio di opposizione non vi era stata partecipazione all'unica udienza; nel reclamo, infine, non spettavano alcuni compensi richiesti. Il Tribunale ha riconosciuto solo in parte il credito professionale, ma ha ritenuto dovuti anche compensi relativi ad attività successive alla revoca del mandato, ponendo a carico del cliente la prova dell'attività svolta dal nuovo difensore, e ha escluso solo parzialmente le voci collegate all'udienza non presenziata. Il cliente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione delle norme sull'onere della prova e sulla valutazione delle risultanze processuali, sostenendo che, essendo stato sostituito il difensore, non era lui a dover provare l'attività del subentrante; il secondo per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per omesso esame di fatto decisivo, lamentando che il Tribunale avesse eliminato solo i diritti e non anche gli onorari riferiti alla discussione orale dell'udienza non svolta dal difensore.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto che, una volta revocato il mandato e nominato un nuovo difensore, non vi fosse una situazione di co-difesa, ma di sostituzione esclusiva del patrocinatore; pertanto non spettava al cliente dimostrare l'attività del difensore subentrato, essendo invece il professionista sostituito a dover provare il titolo e l'estensione dell'attività asseritamente ancora retribuibile. Ha inoltre rilevato che, accertata la mancata partecipazione del difensore all'unica udienza di discussione nel giudizio di opposizione, il Tribunale avrebbe dovuto decurtare non solo i diritti ma anche gli onorari riferiti alla discussione orale, pronunciandosi espressamente sulla specifica contestazione. L'ordinanza è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Pescara in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per affermare che, in caso di sostituzione del difensore, non grava sul cliente la prova dell'attività svolta dal nuovo patrocinatore; è il professionista che pretende il compenso a dover provare il titolo della propria pretesa nei limiti in cui essa riguarda attività ancora imputabili a lui

  • art. 87 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla rappresentanza e sostituzione del difensore nel processo

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione delle contestazioni e delle risultanze processuali

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per censurare l'omessa pronuncia/omessa considerazione della specifica voce di compenso relativa alla discussione orale

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    indicato come parametro di ricorso per la dedotta violazione di legge

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    indicato come parametro di ricorso per l'omesso esame di fatto decisivo

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la possibile definizione camerale del ricorso

  • art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.

    richiamato come base per la trattazione in camera di consiglio

Massime di principio

  • Quando il mandato difensivo sia stato revocato e il cliente abbia nominato un nuovo avvocato, non si è in presenza di co-difesa ma di sostituzione del patrocinatore; il compenso per attività successive non può essere riconosciuto al difensore sostituito senza prova del suo effettivo diritto alla remunerazione per quelle attività.
  • In una controversia sul compenso professionale, il professionista che agisce per la liquidazione deve allegare e dimostrare i presupposti della propria pretesa; il cliente non è tenuto a provare quali attività abbia svolto il successivo difensore, quando la sostituzione del mandato risulti pacifica.
  • Se il giudice accerta che il professionista non ha partecipato a un'udienza per la quale sono richiesti compensi specifici, deve valutare tutte le voci collegate a quella prestazione, senza limitarsi a escluderne solo una parte, e deve pronunciarsi espressamente sulle contestazioni formulate.
  • La liquidazione giudiziale del compenso va commisurata alle attività effettivamente svolte dal professionista in base agli atti e alle allegazioni, con esclusione delle voci riferite ad attività non eseguite o non più riferibili al difensore che pretende il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

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