Sentenza n. 12/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma quanto a entrambi i ricorsi: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza), n. 3138/2024, resa tra le parti, pubblicata il 20 settembre 2024, notificata il 25 ottobre 2024, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1079/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia - Catania, Sez. III, che aveva annullato l'esclusione della società agricola dalla procedura per la concessione a pascolo del lotto n. 72 e, in via derivata, il successivo bando e l'aggiudicazione a un'impresa individuale
Esito
Favorevole al resistente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società agricola aveva partecipato all'avviso pubblico per la concessione a pascolo di terreni del demanio forestale regionale, indicando il lotto ME 72-2024. Dopo l'aggiudicazione iniziale, era stata esclusa perché la domanda relativa alle misure agro-ambientali allegata alla domanda di concessione riguardava un terreno diverso dal lotto prescelto. L'esclusione era stata confermata in sede procedimentale; il lotto era stato quindi rimesso a bando e successivamente aggiudicato a un'impresa individuale. Il TAR aveva ritenuto illegittima l'esclusione e annullato gli atti conseguenti, respingendo però la domanda di accertamento del diritto all'aggiudicazione. L'impresa individuale aggiudicataria ha appellato sostenendo che la coincidenza tra lotto pascolivo e terreno oggetto degli impegni agro-ambientali costituisse requisito previsto a pena di esclusione. Anche l'Assessorato ha appellato, sostenendo che il bando imponesse l'esclusione in caso di mancata presentazione di un documento agro-ambientale riferito al lotto oggetto della concessione. La società agricola ha chiesto il rigetto degli appelli. Il CGARS ha precisato preliminarmente che, in assenza di appello incidentale e di riproposizione dei motivi assorbiti ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a., il thema decidendum era limitato alla statuizione di accoglimento del primo motivo del ricorso originario.
La decisione
Gli appelli riuniti sono stati respinti. Il Collegio ha distinto tra la causa di esclusione espressamente prevista dall'art. 3 dell'avviso, consistente nella mancata allegazione di una copia della domanda agro-ambientale in corso di validità, e il diverso caso concretamente contestato alla società agricola, cioè l'allegazione di una domanda agro-ambientale riferita a un lotto diverso. Dal combinato disposto delle previsioni dell'avviso risultava che ogni domanda di concessione dovesse essere collegata a impegni agro-ambientali, anche se non necessariamente riferiti allo stesso lotto; la mancata allegazione degli impegni determinava l'esclusione. La coincidenza oggettiva tra lotto della concessione e lotto interessato dagli impegni agro-ambientali era invece prevista soltanto come criterio di preferenza, non come requisito di partecipazione o causa di esclusione. Il provvedimento di esclusione aveva quindi illegittimamente trasformato un criterio preferenziale in una condizione escludente. Correttamente il TAR aveva annullato anche il successivo bando e l'aggiudicazione, poiché il nuovo avviso era stato adottato a valle dell'illegittima esclusione della società agricola. Restano ferme le statuizioni non devolute, compreso il rigetto della domanda di accertamento del diritto all'aggiudicazione. Le spese dei giudizi riuniti sono state compensate per la particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 3 dell'avviso pubblico del 6 febbraio 2024
la mancata allegazione, unitamente alla domanda di partecipazione, della copia della domanda agro-ambientale in corso di validità
La disposizione prevedeva quale causa di esclusione la mancata allegazione della domanda agro-ambientale, ma non la sua riferibilità al medesimo lotto oggetto della concessione.
art. 101, comma 2, c.p.a.
La mancata riproposizione dei motivi assorbiti limita il thema decidendum dell'appello alle statuizioni effettivamente devolute.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della sollecita fissazione dell'udienza di merito disposta in sede cautelare.
Massime di principio
- In una procedura selettiva, una causa di esclusione deve risultare dalla lex specialis con sufficiente chiarezza; non è consentito ricavare un'ulteriore condizione escludente da una prescrizione che prevede soltanto la presentazione di un documento.
- Quando la lex specialis richiede l'allegazione di una domanda o dichiarazione agro-ambientale senza imporre espressamente che essa riguardi lo stesso lotto oggetto della concessione, la riferibilità al medesimo lotto non può essere elevata a requisito di ammissione o causa di esclusione mediante interpretazione amministrativa.
- La coincidenza tra l'oggetto della domanda di concessione e l'oggetto degli impegni agro-ambientali, se prevista dalla lex specialis come criterio di preferenza, produce effetti soltanto sulla priorità tra le offerte e non sull'ammissibilità della domanda.
- L'illegittima esclusione di un concorrente vizia in via derivata il successivo bando relativo al medesimo lotto e l'aggiudicazione disposta all'esito della nuova procedura, quando il nuovo affidamento costituisca conseguenza dell'esclusione illegittima.
- In appello, in mancanza di appello incidentale e di riproposizione dei motivi assorbiti ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a., il giudice esamina soltanto le statuizioni effettivamente devolute.
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