Sentenza n. 5226/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - del decreto n. 24408 del 2022 del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative, recante “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”, pubblicato nel sito istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano; - ove necessario, della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e dell'articolo 14 della Legge Provinciale 17/1993 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Presidente della Provincia con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015, pubblicata nel sito istituzionale della Provinciale Autonoma di Bolzano; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi della ricorrente, e precisamente: - il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato il 6 luglio 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 15 settembre 2022, recante la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - il Decreto del Ministero della Salute adottato il 6 ottobre 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 26 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispostivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - l'atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti provinciali e atti presupposti relativi al ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, incluso l'addebito del payback alla società fornitrice
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto della Provincia Autonoma di Bolzano concernente il fatturato e l'importo del payback per dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché la comunicazione di avvio del procedimento, i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e l'accordo della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome del 7 novembre 2019, contestando l'attuazione del meccanismo di ripiano del superamento dei tetti regionali di spesa previsto dall'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla procedura prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 e di avere versato il 48% dell'importo originariamente addebitato, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 richiede cumulativamente il pagamento tempestivo della quota ridotta e l'accertamento, da parte della competente Regione o Provincia autonoma, dell'avvenuto pagamento, mediante apposito provvedimento da comunicare e pubblicare. Tale attestazione non risultava depositata nel fascicolo, sicché non era integrata la fattispecie legale complessa necessaria per la cessazione della materia del contendere. Il Collegio ha tuttavia ritenuto desumibile dalla dichiarazione della ricorrente, dall'adesione alla procedura di decurtazione e dall'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce la base normativa del meccanismo di determinazione dei tetti di spesa regionali e del ripiano del loro superamento per i dispositivi medici negli anni considerati.
art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti ... versano ... la quota ... nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato ... L'integrale e tempestivo versamento ... estingue l'obbligazione ... Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento ... determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi ... con compensazione delle spese di lite
La cessazione della materia del contendere richiede cumulativamente il pagamento tempestivo della quota ridotta e l'adozione, da parte dell'ente regionale o provinciale competente, del provvedimento di accertamento dell'avvenuto pagamento; il pagamento e l'accertamento formano una fattispecie complessa.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta da fatti, atti univoci e comportamenti delle parti intervenuti dopo la proposizione del ricorso, anche quando non ricorrono tutti i presupposti per la cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo al payback sui dispositivi medici, la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 presuppone cumulativamente il tempestivo versamento della quota ridotta da parte dell'azienda fornitrice e l'accertamento formale dell'avvenuto pagamento da parte della Regione o Provincia autonoma competente; il solo pagamento, anche se dichiarato dalla parte, non perfeziona la fattispecie estintiva speciale.
- Quando manca l'accertamento formale dell'ente regionale o provinciale richiesto dalla disciplina speciale, il giudice non può dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma può valutare la dichiarazione e il comportamento della parte, unitamente agli atti sopravvenuti, per desumere la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- L'adesione alla procedura di pagamento agevolato prevista per il payback sui dispositivi medici e l'adempimento delle relative obbligazioni pecuniarie possono determinare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, anche se non risultano integrati tutti i requisiti formali necessari per la cessazione della materia del contendere.
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