Cassazione Penale, Sentenza n. 46289/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'opposizione alla confisca del 50% delle quote della società Modrer s.a.s., disposta ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356, in relazione al procedimento penale contro il fratello Nicola Schiavone. Il ricorrente ha dedotto l'esistenza di elementi nuovi: la società avrebbe iniziato l'attività solo dopo il 2006, l'azienda del padre Luigi sarebbe stata trasferita a titolo gratuito/donazione e vi sarebbero state donazioni per 137.000 euro a favore di Nicola; inoltre la revoca ex nunc della sorveglianza speciale nei confronti di Nicola (provvedimento del 10/12/2015) dimostrerebbe l'assenza di militanza camorristica dopo il 2006 e l'esistenza di redditi aggiuntivi per Isidoro che giustificherebbero la sproporzione patrimoniale contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato in modo coerente l'inidoneità delle nuove argomentazioni a rimettere in discussione le conclusioni del procedimento di cognizione contro Nicola: la costituzione e gli apporti alla Modrer s.a.s. risalgono al 2005, in periodo di piena operatività del fratello imputato; non sono stati forniti documenti probatori efficaci a dimostrare la donazione o la disponibilità di risorse aggiuntive di Isidoro; è affermata la fittizietà dell'intestazione e l'impossidenza di Isidoro. La Cassazione ha confermato che la revoca ex nunc della misura di prevenzione non incide sulla legittimità della confisca disposta in sede penale. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, c.p.p.
Norme richiamate
art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356
Norma invocata come fondamento della confisca per sproporzione: la Corte ha ritenuto che l'origine e il tempo degli apporti patrimoniali (costituzione della società nel 2005) rendessero legittima la misura ablativa nei confronti delle quote contestate.
art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Giurisprudenza di legittimità (principi citati: Sez.1 n.4096/2018 Lacatus; Sez.3 n.29445/2013 Principalli; Sez.1 n.3311/2011 Lonati; Sez.1 n.30319/2013 Agenzia A.N.A.D.; Sez.1 n.22860/2011 Puddu; Sez.1 n.27201/2013 Calì)
La giurisprudenza ha affermato che soltanto i terzi che non hanno partecipato al giudizio di cognizione sono legittimati a chiedere la revoca della confisca in sede esecutiva e che gli elementi di prova acquisiti nel giudizio di cognizione possono essere utilizzati anche nel procedimento di esecuzione promosso dai terzi proprietari
Principio secondo cui il terzo estraneo al processo penale può impugnare la confisca in sede esecutiva, ma l'onere probatorio di dimostrare l'autonoma titolarità e l'illiceità/liceità dell'origine dei beni è elevato; inoltre i giudici dell'esecuzione possono avvalersi delle risultanze del giudizio di cognizione.
Massime di principio
- Chi non ha partecipato al processo penale (terzo proprietario) è legittimato a chiedere la revoca della confisca in sede esecutiva, ma deve fornire prove specifiche e nuove che smentiscano concretamente le risultanze del giudizio di cognizione.
- La revoca di misure di prevenzione in un procedimento autonomo (es. revoca ex nunc della sorveglianza speciale) non incide automaticamente sulla legittimità di una confisca penale, soprattutto se gli apporti patrimoniali sono avvenuti in epoca anteriore o coincidente con la militanza criminosa accertata.
- Le dichiarazioni di donazione o trasferimenti gratuiti richiedono adeguata documentazione probatoria: la mera affermazione non è sufficiente se il contratto o gli atti contraddicono la versione fornita.
- Se emergono indizi di fittizietà dell'intestazione e di impossidenza del presunto intestatario, il giudice tende a confermare la confisca per sproporzione; il challenger deve quindi dimostrare autonomia patrimoniale e capacità reddituale documentata nel periodo rilevante.
- Gli elementi acquisiti nel giudizio di cognizione restano utilizzabili nel processo esecutivo e spesso costituiscono base solida per il rigetto delle istanze di restituzione se non vengono prodotti elementi nuovi e decisivi.
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