Sentenza n. 1555/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 369/2024 emessa, in seno alla causa iscritta al n. 668/2024 r.g., dal Tribunale di Arezzo sezione lavoro, notificata anche ai fini esecutivi in data 14.10.2024 e passata in giudicato il 06/02/2025 come da relativa certificazione rilasciata in data 04/08/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, quanto al rilascio della carta del docente e al pagamento delle somme riconosciute
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 369/2024 del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, notificata anche ai fini esecutivi e passata in giudicato il 6 febbraio 2025. Il ricorso era fondato sull'inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la pronuncia, in particolare con riferimento al rilascio della carta del docente e all'accreditamento delle somme riconosciute. Nel corso del giudizio il Ministero ha spontaneamente adempiuto. I ricorrenti hanno quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell'amministrazione alle spese sulla base della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere, poiché il Ministero ha spontaneamente dato esecuzione alla sentenza azionata, rilasciando la carta del docente e accreditando le somme dovute. Il Collegio ha comunque applicato il criterio della soccombenza virtuale e ha condannato il Ministero alle spese di lite, ritenendo comprovati sia i presupposti sostanziali e processuali dell'azione di ottemperanza sia l'originario inadempimento dell'amministrazione rispetto a una sentenza passata in giudicato. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre spese e oneri accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue spontaneamente, nel corso del giudizio di ottemperanza, gli obblighi derivanti dalla sentenza azionata, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
- La spontanea esecuzione dell'obbligo prima della definizione del giudizio non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, ove risulti che il ricorso di ottemperanza era originariamente fondato e che l'amministrazione era inadempiente rispetto a una sentenza passata in giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza, la verifica dell'originario inadempimento può giustificare la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche quando l'adempimento sopravvenuto rende improcedibile la domanda.
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