Sentenza n. 430/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 2.7.2025, n. 694, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, 2 luglio 2025, n. 694, relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per l’anno scolastico 2023/2024, condannando il Ministero al rilascio della carta e all’erogazione dell’importo, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del diritto di accredito al saldo. Il ricorrente aveva notificato la sentenza all’Amministrazione l’8 luglio 2025; il TAR ha verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Sebbene costituito, il Ministero non ha contestato l’inadempimento né fornito prova dell’avvenuto adempimento, in violazione dell’onere probatorio gravante su chi intenda dimostrare l’esecuzione dell’obbligazione risultante dal titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo fondata l’actio iudicati. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato mediante il rilascio della carta del docente e l’accredito su di essa di 500 euro, oltre ai relativi accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventualità di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza da parte del ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice ordina all’Amministrazione di eseguire il giudicato e può adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
termine dilatorio (c.d. di grazia) di centoventi giorni
Il giudizio di esecuzione nei confronti dell’Amministrazione può essere promosso dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione.
art. 2697 c.c.
In assenza di contestazioni, grava sull’Amministrazione che eccepisca o intenda dimostrare l’adempimento l’onere di provare l’avvenuta esecuzione delle obbligazioni derivanti dal titolo esecutivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone alla pubblica amministrazione il rilascio di una prestazione e il pagamento di una somma, il giudice può ordinare il compimento degli atti giuridici e materiali necessari all’integrale esecuzione del giudicato, fissando un termine per adempiere.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione, è procedibile l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza, la pubblica amministrazione che intenda dimostrare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato deve fornire la relativa prova; la mera costituzione in giudizio senza contestazione non dimostra l’esecuzione.
- In caso di perdurante inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuando l’organo chiamato a provvedere in via sostitutiva e fissando il termine per l’esercizio dei poteri commissariali.
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