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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11555/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Perla Roberto era stato dichiarato colpevole dal Tribunale e confermato in appello per il reato di furto aggravato di energia elettrica, con contestata recidiva reiterata e specifica. Ricorre in Cassazione deducendo due motivi: (1) vizi di motivazione e violazione degli artt. 624 e 625 n.2 c.p., sostenendo che la fattispecie debba essere qualificata come furto semplice (con conseguente improcedibilità per difetto di querela) e che non sussistano le aggravanti del mezzo fraudolento e della violenza sulle cose perché non vi sarebbe stata manomissione del contatore ma solo un collegamento diretto visibile; (2) vizi di motivazione sull'applicazione dell'art. 62-bis c.p. (mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche) e dell'art. 99, comma 4 c.p. (mancata esclusione o temperamento della recidiva), sostenendo che il pagamento rateizzato del debito verso ENEL dopo il fatto dovrebbe valere come elemento favorevole.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e non confrontata con la motivazione delle decisioni di merito; parte delle censure sono state considerate nuove questioni (nuove ricostruzioni del fatto) non valutabili in Cassazione e perciò inammissibili ex art. 606 cod. proc. pen. Sul secondo motivo il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto congruamente motivato: il pagamento rateizzato è stato valutato come mero adempimento di un'obbligazione e quindi non idoneo a fondare le attenuanti generiche; la recidiva è stata confermata sulla base dei precedenti e della pervicacia nel reiterare la condotta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto. La Corte ha ritenuto la qualificazione applicata dai giudici di merito (furto aggravato) congruente con la ricostruzione fattuale e non è entrata nel merito della rinnovata riclassificazione proposta in cassazione, perché quest'ultima introduce censure in parte nuove e generiche.

  • art. 625, n. 2 c.p.

    Aggravante prevista per il furto commesso con violenza sulle cose. La ricorrente contestava la sua applicazione sostenendo l'assenza di manomissione del contatore; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile in parte perché nuova e, in ogni caso, non adeguatamente confrontata con le motivazioni di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Riferito alle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che il diniego delle attenuanti sia stato adeguatamente motivato dai giudici di merito e che il pagamento successivo del debito costituisca mero adempimento non idoneo a giustificare le attenuanti.

  • art. 99, comma 4 c.p.

    Norma relativa alle conseguenze della recidiva. La Corte territoriale ha valutato correttamente la sussistenza della recidiva reiterata e specifica sulla base dei precedenti e della pervicacia del ricorrente; tale valutazione non è stata efficacemente contestata in cassazione.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, conv. L. 18/12/2020 n.176

    Richiamata per la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti; la causa è stata decisa con le conclusioni scritte delle parti.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i casi di inammissibilità e le conseguenze della decisione di Cassazione. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e, ai sensi di tale articolo, ha disposto la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende per profili di colpa nell'impugnazione.

Massime di principio

  • In Cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi direttamente con la motivazione dei giudici di merito: argomentazioni generiche o non attinenti alla motivazione sono frequentemente dichiarate inammissibili.
  • Non è possibile introdurre in cassazione ricostruzioni fattuali nuove o questioni non rilevate e vagliate in appello; le doglianze che 'impingono il fatto' devono essere già state proposte e discusse in sede di merito.
  • La qualificazione della fattispecie (es. furto semplice vs furto aggravato) richiede un confronto puntuale con i fatti accertati: contestare la qualificazione senza affrontare la ricostruzione fattuale dei giudici di merito è inefficace.
  • Il pagamento o il risarcimento successivo del danno/credito (es. rateizzazione verso il distributore di energia) non determina automaticamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; può essere considerato mero adempimento di obbligazione e valutato negativamente o irrilevante.
  • La recidiva viene valutata anche in relazione alla pervicacia e alla reiterazione della condotta: precedenti penali pertinenti e la persistenza nel comportamento illecito giustificano l'applicazione della recidiva reiterata e specifica.
  • Quando si contestano aggravanti come la 'violenza sulle cose' o l'uso di 'mezzi fraudolenti', è necessario dimostrare in che modo la ricostruzione dei giudici sia illogica o contraddittoria rispetto agli elementi probatori; semplici affermazioni alternative non sono sufficienti in Cassazione.

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