Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 921/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania - Napoli, Sez. IX, di accoglimento del ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assistiti sanitari)

Prevale il privato

La controversia

L’azienda sanitaria ha proposto appello cautelare chiedendo la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado, relativa alla rispondenza di un trattamento terapeutico, oscurato nel provvedimento, alle reali esigenze di cura del minore. L’ASL ha fatto valere, quale interesse contrapposto a quello degli appellati, i maggiori costi della terapia.

La decisione

Il Consiglio di Stato, nella fase cautelare e sulla base di una valutazione sommaria, ha respinto la domanda di sospensione della sentenza impugnata. Ha ritenuto che la questione relativa alla rispondenza del trattamento terapeutico alle reali esigenze di cura richieda un approfondimento proprio della fase di merito. Nel bilanciamento degli interessi, ha considerato prevalente l’interesse alla salute e alla continuità assistenziale del minore rispetto all’interesse dell’ASL al contenimento dei maggiori costi della terapia. L’appellante è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in complessivi euro 1.500, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare proposta in appello; sulla sua base il Consiglio di Stato ha esaminato la richiesta di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in materia di protezione dei dati relativi alla salute, ai fini dell’oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, quando la rispondenza di un trattamento sanitario alle esigenze di cura dell’assistito richieda un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può negare la sospensione della sentenza impugnata.
  • Nel bilanciamento cautelare, l’interesse alla salute e alla continuità assistenziale di un minore prevale sull’interesse economico dell’amministrazione sanitaria al contenimento dei maggiori costi della terapia, salvo che emergano elementi idonei a giustificare una diversa valutazione.
  • La domanda cautelare non può essere accolta quando la sospensione determini il rischio di interrompere o compromettere la continuità assistenziale del minore e la questione clinica sottostante non sia ancora adeguatamente definita.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.